Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28963 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20114/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile

della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.

Forestiero Assunta;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5259/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 14 dicembre 2017, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di K.A., cittadino della Guinea, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non evidenziando il racconto del richiedente, pur credibile, alcuna forma di persecuzione per motivi di sesso, razza, religione, come indicati dalla Convenzione di Ginevra.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno per la sua vita ed incolumità fisica in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato ritenuto comunque meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.A. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,8 e 14.

Lamenta il ricorrente, che a differenza di quanto rilevato dalla Corte d’Appello di Milano, persiste in Guinea una situazione generale di violenza e grave insicurezza riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) evidenziando che le valutazione del giudice di secondo grado si fonda sull’assunto errato che il richiedente sia nato e vissuto in Guinea Bissau e non in Guinea.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado non ha considerato l’esistenza di un rischio concreto dell’esistenza di altri focolai della malattia dell’ebola in caso di un suo ritorno nel paese d’origine, circostanza che lo pone in una situazione di vulnerabilità, essendo quello alla salute un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana.

3. Il primo motivo è fondato.

La Corte di merito, nel valutare l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, ha fatto testualmente riferimento alla Guinea Bissau, Stato diverso da quello di provenienza del ricorrente (Guinea), errore che mina in radice l’apprezzamento di fatto svolto dal giudice di merito, non pertinente alla questione dedotta in giudizio dal ricorrente.

Ne consegue che deve cassarsi la sentenza impugnata e deve disporsi il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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