Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28963 del 04/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2017, (ud. 14/06/2017, dep.04/12/2017),  n. 28963

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3234/10 il Tribunale di Torino dichiarava improponibile la domanda, avanzata con ricorso depositato il 21.7.10, di C.A.M. intesa ad ottenere la condanna di Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A. a pagargli la complessiva somma di Euro 968,10 a titolo di quote di premio di risultato 2005, da erogarsi in due rate, l’una a febbraio e l’altra a giugno 2006.

2. Riteneva il primo giudice che, essendo cessato il rapporto di lavoro tra le parti il 31.12.05 ed avendo il lavoratore già promosso, nel maggio 2006, altra controversia contro la società per ottenere il ricalcolo del TFR, egli avrebbe dovuto, vertendosi nell’ambito d’un unico rapporto obbligatorio (cioè il rapporto di lavoro) proporre un unico ricorso sia per il ricalcolo del TFR che per la corresponsione delle quote residue di premio di risultato.

3. Con sentenza 24.5.11 la Corte d’appello di Torino, in totale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva in toto la domanda del lavoratore.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A. affidandosi ad un solo motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

5. C.A.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non conferente al caso di specie la sentenza n. 23726/07 delle S.U. di questa S.C., in virtù della quale costituisce abuso del processo, ostativo alla domanda giudiziale, il frazionamento d’un credito unitario; tale deve intendersi – prosegue il ricorso – il credito vantato dall’odierno intimato per TFR e per quote residue di premio risultato, unico essendo il rapporto obbligatorio (vale a dire il rapporto di lavoro); del pari ostativa all’autonoma azionabilità del secondo credito dopo aver agito per il primo – sostiene la ricorrente – è la regola per cui il giudicato (nel caso in esame formatosi sulla domanda di ricalcolo del TFR) copre il dedotto e il deducibile.

2.1. Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. che, con sentenza n. 4090/17, ha statuito che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, ancorchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, ben possono essere proposte in separati processi.

Come chiaramente stabilito da tale sentenza, soltanto un’interpretazione della locuzione “unico rapporto obbligatorio” avulsa dal contesto nel quale essa era inserita poteva indurre a ritenere che il principio di infrazionabilità della domanda giudiziale fosse stato espressamente affermato dalle S.U. non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, ma (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata (come quello di lavoro).

Infatti, le precedenti sentenze di questa S.C., riferendosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, hanno ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 23726/07 delle S.U. (invocata in ricorso, sebbene essa si sia pronunciata ai soli fini del governo delle spese di lite, non sulla proponibilità o meno di separate domande aventi ad oggetto un unico credito), chiarendo che costituisce principio generale solo la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza ed in un’unica soluzione, dovendosene escludere un frazionamento nell’eventuale fase giudiziaria.

In altre parole – prosegue la sentenza n. 4090/17 quando le S.U. hanno discusso di (in)frazionabilità del credito lo hanno fatto riferendosi sempre e soltanto ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti pur facenti capo ad un unico rapporto complesso come quello di lavoro.

In altre parole, l’infrazionabilità del singolo diritto di credito non comporta affatto, neppure implicitamente, la necessità di agire in un unico processo per far valere diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, pur se maturati nell’ambito d’un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti.

Proseguono le S.U. nella citata sentenza n. 4090/17 con l’evidenziare che la tesi secondo cui più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, dovrebbero essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non solo non trova alcun aggancio normativo, dottrinario o – a ben vedere – neppure giurisprudenziale (così come nel caso in oggetto non lo trova neppure la sanzione di improponibilità evocata dalla ricorrente), ma è addirittura smentita dal vigente sistema processuale, che – anzi – è tutto imperniato sulla proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso tra le parti.

Si vedano in proposito gli artt. 31,40 e 104 cod. proc. civ. in tema di domande accessorie, connessione e mera eventuale proponibilità (e non necessaria proposizione) nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte: si tratta di norme che espressamente presuppongono che più domande accessorie, connesse o non connesse – possano (non “debbano”) avanzarsi contro la medesima parte nello stesso processo o in processi separati.

Milita nello stesso senso la possibilità di emettere sentenze di condanna in via generica.

Ancora incompatibile con la tesi sostenuta dall’odierna ricorrente è l’art. 34 cod. proc. civ., che richiede un’esplicita domanda di parte affinchè l’accertamento su una questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato.

Del pari erroneo è invocare l’estensione oggettiva del giudicato perchè – anzi – tutta la pluridecennale elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in proposito perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero d’un credito sol perchè preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo d’un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata.

La citata sentenza n. 4090/17 segnala altresì che la tesi qui non accolta risulterebbe ingiustamente penalizzante per il creditore: egli sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); di conseguenza, si vedrebbe privato dell’autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati, come – ad esempio – della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno deí crediti (per fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice).

Non solo: il creditore si troverebbe esposto alla necessità di dover scegliere di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di insinuazioni tardive per altri crediti la cui prova riesca ad ottenere solo successivamente.

Altre recenti pronunce di questa S.C. (v. Cass. nn. 22574/16 e 10177/15) confermano che in relazione ad un singolo credito si può persino agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, senza incorrere in abuso del processo per frazionamento del credito.

Ciò conferma che per recuperare i propri crediti si può fruire di riti più snelli appositamente predisposti dal legislatore per garantirne la pronta realizzabilità sul piano processuale.

Erroneamente, poi, l’odierna ricorrente invoca l’art. 111 Cost., comma 2.

Invero, imporre l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, di diversa natura (ad esempio – come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro – retributiva o risarcitoria), basati su presupposti in fatto e in diritto diversi, assoggettati a differenti regimi in tema di prescrizione, decadenza od onere probatorio e magari maturati pure in tempi diversi, lungi dal semplificare od accelerare il processo, lo complicherebbe oltre misura, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo.

In breve – prosegue la citata sentenza n. 4090/17 – il processo, lungi dal costituire strumento di realizzazione dei diritti, diverrebbe un contenitore eterogeneo privo di qualsivoglia duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione.

Per di più – conclude la sentenza n. 4090/17 affermare un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l’economia.

Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing etc.), l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati – pena la perdita dell’azione – in un unico processo è incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti.

Alle considerazioni esposte nella sentenza n. 4090/17 deve aggiungersi che altre norme codicistiche smentiscono la tesi d’una azionabilità necessariamente congiunta di tutti i crediti sorti nell’ambito d’un unico rapporto complesso fra le medesime parti (sia esso di durata o non): basti pensare al combinato disposto degli artt. 658 e 669 cod. proc. civ., che lascia al locatore che intimi al conduttore lo sfratto per morosità la facoltà (non certo l’obbligo o l’onere) di chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti o di rinviarla a separato giudizio.

In altri casi, invece, è la legge stessa ad imporre l’azione separata, come avviene in tema di impugnazione del licenziamento in area di applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 che ex art. 1, comma 48, terzo periodo, deve seguire l’apposito procedimento speciale (delineato anche nei commi successivi) senza possibilità per l’attore di proporre domande diverse da quella di impugnazione del licenziamento, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi.

Non solo: sempre le S.U. di questa S.C. hanno ormai da tempo riconosciuto (cfr. sentenza n. 13659/06, nonchè le conformi pronunce, sempre delle S.U. n. 24668/07 e n. 22809/10) la possibilità che innanzi al giudice amministrativo si possa chiedere prima la tutela demolitoria (cioè l’annullamento dell’atto amministrativo) e poi, separatamente, quella risarcitoria conseguente, senza che ciò importi che la parte interessata debba osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento.

E ancora: la necessità di agire in un unico giudizio per tutti i molteplici crediti – di differente natura e diversificato regime prescrizionale, decadenziale e probatorio – non solo pregiudicherebbe l’attore e la durata del processo, ma lederebbe i concreti margini di difesa del convenuto, costretto in poche settimane a raccogliere tutte le informazioni e i documenti necessari a difendersi da un profluvio di domande.

In conclusione, la tesi propugnata in ricorso, lungi dall’essere realmente coerente con la giurisprudenza menzionatavi, in realtà darebbe luogo a situazioni così irragionevoli (oltre che prive di giustificazione dogmatica od anche soltanto pratica) da risultare di per sè costituzionalmente illegittima anche a prescindere dalla concreta lesione di specifici parametri costituzionali.

Infatti, da tempo il principio di ragionevolezza ha guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione, nel senso che esso è ormai tanto pervasivo e ricorrente nella giurisprudenza della Corte cost. (v., per tutte, sentenza n. 228/14) da presentare un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale.

2.2. L’unico caveat posto dalla citata sentenza n. 4090/17 consiste in ciò: qualora plurime pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e, ove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., comma 4, se del caso riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.

Dunque, il divieto di azione frazionata presuppone due necessari requisiti, uno positivo e l’altro negativo: quello positivo è che le pretese creditorie siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, di modo che accertarlo separatamente importi una duplicazione di attività istruttoria; quello negativo consiste nell’assenza, in capo all’attore, d’un interesse oggettivo al frazionamento.

Come ben si vede nella vicenda processuale, sono diversi il fatto costitutivo e la fonte (legale) del TFR rispetto al fatto costitutivo e alla fonte (pattizia) del premio di risultato e, conseguentemente, differenti sono anche le relative attività istruttorie.

Nè può sostenersi che il fatto costitutivo di tali due diritti sia pur sempre l’esistenza d’un rapporto di lavoro tra le parti: ciò sarebbe solo un mascheramento dialettico per riaffermare surrettiziamente quella necessità d’una contemporanea proposizione di tutte le possibili domande derivanti da un unico rapporto complesso esclusa in base alle considerazioni sopra svolte.

Nè si può ipotizzare che le pretese relative a TFR e quota di premio di risultato siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo d’un possibile giudicato: è noto, infatti, che la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non amplia i limiti oggettivi del giudicato (contrariamente a quanto sembra supporre il ricorso in esame), ma sta semplicemente a significare che il risultato del primo processo conclusosi con sentenza passata in giudicato non potrà essere rimesso in discussione (nel senso di essere sminuito o disconosciuto) deducendo in un secondo giudizio questioni – di diritto o di fatto, rilevabili d’ufficio o solo su eccezione di parte, di rito o di merito – rilevanti ai fini dell’oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio.

In altre parole, la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile serve solo a rendere intangibile l’attribuzione del bene della vita contenuta nella sentenza passata in cosa giudicata.

E certamente attribuire al lavoratore quote di premio di risultato non sminuisce nè disconosce il calcolo del TFR oggetto del precedente giudicato nè intacca tale bene della vita.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017

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