Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28962 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11502-2017 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA LOFFREDO;

-ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9026/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/10/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto da O.F., confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento notificata alla contribuente. La CTR ha ritenuto correttamente notificato l’atto presupposto. Secondo il giudice di appello la contestazione dell’appellante, incentrata sul fatto che la documentazione prodotto era in fotocopia, non era fondata, risultando la notifica effettuata a mano delle contribuente. Si è osservato, quindi, che il disconoscimento delle fotocopie era stato assolutamente generico, risultando lo stesso peraltro rivolto a negare l’efficacia probatoria della fotocopia, in contrasto con quanto sancito dall’art. 2719 c.c..

La O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Non si sono costituiti l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione spa.

Con il primo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, comma 1, in relazione all’art. 112 c.p.c. e l’ulteriore violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1. La CTR, nell’esaminare il documento prodotto in fotocopia, non si sarebbe occupata della questione relativa alla riconducibilità della notifica alla cartella che era decisiva per il giudizio.

Entrambe le censure sono inammissibili.

Ed invero, la ricorrente non ha documentato di avere esposto tale questione, indiscutibilmente collegata alla verifica fattuale del contenuto della relata di notifica, nel corso del giudizio di merito.

Nè il riferimento alla circostanza che la copia della relata di notifica fosse “parziale” per come fu espressa nel corso della fase di primo grado, è idoneo a dimostrare il vizio processuale che si addebita al giudice di merito per non avere esaminato la censura esposta o per non avere preso un esame un fatto controverso per il giudizio, non risultando dall’esposizione contenuta nel ricorso per cassazione che siffatta questione venne espressamente posta al giudice di merito (v. in particolare, il contenuto dell’atto di appello riportato alle pagg. 3 e 4 del ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2719 c.c.. Si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la CTR nel ritenere il disconoscimento effettuato in udienza riportato a pag. 2 del ricorso: la parte impugna la copia semplice e non autenticata prodotta da Equitalia, peraltro parziale”-inidoneo a costituire una valida contestazione.

La censura è infondata.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i

quali si assume differisca dall’originale – cfr. Cass. n. 29993/2017, Cass. n. 28096/2009, Cass. n. 7775/2014 -.

A tali principi si è pienamente conformato il giudice di merito che ha ritenuto assolutamente generico il disconoscimento, per di più osservando che l’attività difensiva esposta dalla contribuente era tesa ad escludere efficacia probatoria alla fotocopia prodotta, in spregio a quanto previsto dall’art. 2719 c.c.. Affermazione, quest’ultima, nemmeno contestata dalla ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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