Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28961 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4393/2014 R.G. proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Papale, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Pietro

della Valle, 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 90/36/13, depositata il 27 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 giugno 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2004 e recuperato le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo impugnato era fondato sull’accertamento di maggiori ricavi, derivanti dall’esercizio della professione di agente di commercio, operato mediante applicazione del pertinente studio di settore;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva disatteso il ricorso introduttivo, evidenziando che il contribuente non aveva dimostrato l’allegata monomandarietà del contratto di agenzia, nè aveva fornito elementi da cui poter desumere la sussistenza delle invocate condizioni di marginalità;

– ha, quindi, disatteso il gravame, osservando, in primo luogo, che l’atto impositivo risultava essere adeguatamente motivato, e, quindi, che gli elementi utilizzati dall’Ufficio erano idonei a giustificare l’accertamento effettuato, anche in considerazione del fatto che il contribuente non aveva offerto elementi idonei a confutare la pretesa erariale;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, in relazione alla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della causa dinanzi alla Commissione regionale;

– rileva, in proposito, che l’avviso di trattazione, spedito al procuratore presso cui aveva eletto domicilio, era stato inviato al precedente domicilio professionale di quest’ultimo, non più attuale a seguito del mutamento, previamente comunicato all’ordine professionale di appartenenza, intervenuto nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione della causa, ragione per cui il relativo plico non veniva consegnato al destinatario, risultato “trasferito” nella relativa relata di notifica;

– il motivo è fondato;

– è principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui, nel processo tributario, qualora la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, quest’ultimo non è onerato di comunicare l’eventuale cambiamento di indirizzo del proprio studio, atteso che l’elezione del domicilio presso il difensore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio di quest’ultimo, ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (cfr., da ultimo, Cass., ord., 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., ord., 27 giugno 2016, n. 13238);

– non pertinente, è, dunque, il richiamo operato dalla controricorrente all’orientamento giurisprudenziale che pone a carico delle parti l’onere di comunicare le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, in quanto formatori con riferimento esclusivo ai casi di domicilio autonomamente eletto dalla parte;

– orbene, agli atti vi è la prova che l’avviso di trattazione, spedito presso l’originario domicilio del procuratore domiciliatario, non sia stato da questi ricevuto in quanto “trasferito”, senza che il soggetto notificante abbia, in seguito, effettuato ulteriori ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione;

– pertanto, la Commissione regionale, in presenza di siffatto dato fattuale, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di trattazione al nuovo indirizzo del procuratore domiciliatario, a meno che non fosse emersa la mancata comunicazione della variazione del domicilio del procuratore costituito in primo grado all’ordine professionale di appartenenza;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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