Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28961 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11465-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 730/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata l’08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti di P.D., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2008 – è stata confermata l’illegittimità della pretesa fiscale in relazione all’intervenuta decadenza della pretesa fiscale, non applicandosi il raddoppio dei termini ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, disposizione che aveva abrogato il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente prospetta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 3. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini dell’azione accertativa non operasse, in relazione a quanto affermato dall’art. 132 cit. retroattivamente del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, in vigore dal 2.9.2015.

La censura è fondata.

Questa Corte, con riguardo al tema oggetto della censura, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57 (per l’IVA: a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5,notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, dai commi 1 e 2, disponendo dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” – Cass. n. 26037/2016-.

Orbene, nella specie, il giudice d’appello ha erroneamente affermato che il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, (in vigore dal 2 settembre 2015) era stato abrogato dal successivo quadro normativo introdotto della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016).

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Marche che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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