Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28960 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19268-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORMA SOGEMI SRL;

intimato –

avverso la sentenza n. 438/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 438/64/2014, depositata in data 24.1.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Orma Sogemi s.r.l. avverso la sentenza n. 72/12/10 della Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento, con cui era stato rettificato il reddito di impresa per gli anni di imposta 2004 e 2005, e recuperata l’Iva indebitamente detratta.

L’accertamento traeva origine da indagini della Guardia di Finanza di Chiari la quale aveva accertato che la società contribuente aveva emesso fatture nei confronti della Novipav s.r.l. e aveva contabilizzato fatture emesse dalla AZ di Z.A. relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTR affermava che non erano state fornite presunzioni gravi precise e concordanti della fittizietà delle operazioni, atteso che gli stessi verificatori avevano dato atto dell’inesistenza di irregolarità contabili gravi.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

Orma Sogemi s.r.l. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la sentenza appellata era sostanzialmente priva di idonea motivazione.

La censura non è fondata.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella specie la sentenza si sottrae alla censura, in quanto la motivazione, sebbene scarna, è idonea a descriver l’iter logico seguito dal giudice.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 21 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti controversi su cui vi è stata discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto l’esistenza delle operazioni contestate sulla base della regolarità formale della contabilità, non sufficiente a provarle, senza avere effettuato alcune esame degli elementi specifici del caso concreto.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

La fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi; spetta pertanto all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 06/06/2012).

Nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. n. 24426 del 30/10/2013); quest’ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011).

Nella specie l’Ufficio ha fornito alla CTR una serie di elementi indiziari ed in particolare che la contribuente aveva emesso, nei confronti di Novipav, fatture per prestazioni di servizio per lavori edili, senza avere personale dipendente che potesse eseguire le prestazioni fatturate. Le prestazioni sarebbero state subappaltate, in

assenza tuttavia di un contratto scritto, alla AZC di Z.A.. Quest’ultima era una società priva di struttura e di consistenza economica che, nella tesi dell’ufficio era una “cartiera” avente lo scopo di creare costi fittizi emettendo fatture false in favore della “Orma Sogemi”, che a sua volta aveva emesso fatture per operazioni mai poste in essere nei confronti della Novipav s.r.l..

A fronte degli elementi indiziari indicati dall’Ufficio a supporto della propria tesi, la CTR si è limitata a rilevare che dai verbali e altri atti notificati alla società contribuente, non emergevano fatti gravi precisi e concordanti tali da giustificare le presunzioni dell’ufficio, in quanto dal controllo effettuato in merito alla tenuta dei libri contabili e in ordine agli aspetti contabili e finanziari, gli stessi verificatori avevano attestato l’inesistenza di irregolarità gravi; circostanza questa, per essa sola, non idonea a provare l’esistenza delle operazioni contestate.

La CTR non ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte; a tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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