Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28960 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11348-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTUR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 525/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Intur spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa avverso la pronunzia della giudice di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso relativo all’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni di imposta 2005 e 2006.

La parte intimata non si è costituita.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è fondato.

Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi – cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass. n. 22510/2015, Cass. n. 13007/2015-.

Si è ancora aggiunto, di recente, proprio da parte delle dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “…gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” – cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017-.

Orbene, la CTR, nel riportare correttamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di specificità dei motivi, ha però omesso di farne puntuale applicazione al caso di specie, tralasciando l’esame del contenuto dell’impugnazione proposta dall’Agenzia, riportata per autosufficienza all’interno del ricorso, nel quale non solo è stato

puntualmente e specificamente indicato il contenuto dell’impugnazione, ma risulta puntigliosamente aggredita la sentenza di primo grado, nella parte in cui la CTP avrebbe incluso il credito IRAP n. (OMISSIS) fra quelli afferenti alla disciplina sulle società di comodo e tralasciato di evidenziare le ragioni che impedivano l’applicazione della normativa antielusiva al caso concreto.

In questo modo l’Ufficio appellante ha appuntato in modo preciso la censura sull’operato del giudice di primo grado, richiamando il contenuto del test di operatività per verificare l’esistenza o meno di società di comodo, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30 e sostenendo la necessità, per il contribuente che intende non sottrarsi alla normativa anzidetta, di presentare istanza di disapplicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8. L’Ufficio, infatti, evidenziava che il contenzioso in corso al quale aveva fatto riferimento la sentenza impugnata non avrebbe potuto configurarsi come oggettiva situazione di assoluto impedimento dell’esercizio dell’attività, poichè la società avrebbe potuto adoperarsi per proseguire la propria attività.

In definitiva, l’impugnazione proposta dall’Agenzia rispondeva in pieno ai requisiti di specificità di cui si è detto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA