Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2896 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2896 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16762-2017 proposto da:
MARONG YUSUFA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO FRATERNALE,
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/02/2018

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 867/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 10/01/2017;

consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere
Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Rilevato che:
Marong Yusufa ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 867/2017, depositata 11
giugno 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso
la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il
riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato
inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha
svolto attività difensiva;
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art.
702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione
Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di
immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va
proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica
della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il
termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater, primo comma,
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udita la relazione della causa svolta nella camera di

cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502;
Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento
sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);
tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l.

l’improprio riferimento al termine «ricorso» è effettuato ai soli fini
della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass.
11/09/2017, n. 21031; Cass. 11/09/2017, n. 21030; Cass.
13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si
desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato entro i trenta giorni (il 20 maggio 2016) successivi alla
comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 20 aprile 2016) e che la
citazione era stata, poi, depositata il 30 maggio 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della
controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

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n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte
d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21/11/2017.

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