Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2896 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15975-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C., P.L., V.F., V.G.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6673/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso una decisione della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso dei contribuenti P.L., V.C., V.G.M. e V.F. avverso un avviso di accertamento di revisione del classamento di alcuni immobili di loro proprietà.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, artt. 327 e 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il suo appello, siccome notificato oltre il termine di mesi 6 decorrente dal deposito della sentenza della CTP, avvenuto il 20 ottobre 2015; secondo la CTR l’appello sarebbe stato tardivo, in quanto notificato il 22 aprile 2016; al contrario l’atto di appello era stato effettivamente spedito il 20 aprile 2016 e, pertanto, entro il termine di impugnazione, come da documentazione allegata anche al ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì presentato memoria;

che il ricorso, esaminato una prima volta all’udienza camerale del 26 settembre 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di acquisire i fascicoli dei gradi di merito;

che, acquisiti tali ultimi fascicoli, il ricorso è stato nuovamente preso in esame all’odierna udienza camerale;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che invero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 1992, il momento in cui la notifica a mezzo posta, di cui all’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, si perfeziona per il notificante non è quello della ricezione dell’atto da parte del destinatario, ma quello antecedente di consegna dell’atto all’ufficio postale; e, nella specie, dall’esame del fascicolo del grado di appello, è emersa la produzione, da parte dell’Agenzia delle entrate appellante, di copia della distinta di ricezione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale il (OMISSIS), come da timbro datario apposto dall’ufficio sul documento; ed in tale distinta è altresì ricompresa la raccomandata n. (OMISSIS), indirizzata a G.T., domiciliatario del contribuente V.F.; invero all’apposizione del timbro datario sulla distinta cumulativa anzidetta può univocamente attribuirsi il significato di attestazione della consegna della raccomandata anzidetta all’ufficio postale, con conseguente tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (cfr. Cass. n. 22878 del 2017);

che, pertanto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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