Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2896 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11246-2012 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO

MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato MARCO GREGORIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FORMICA giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 22/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 1 motivo di ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La CTR delle Marche riformava la decisione con cui la CTP di Macerata aveva accolto il ricorso proposto da A.A. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un immobile acquistato coi benefici “prima casa” in data 13.7.2001. L’ufficio aveva contestato il fatto che il contribuente, il quale aveva dichiarato nell’atto di acquisto di voler trasferire la propria residenza nel comune di Macerata ove era sito l’immobile entro 18 mesi, non vi aveva provveduto.

La CTR accoglieva l’appello dell’agenzia sul rilievo che non sussisteva la causa di forza maggiore accampata dal contribuente, il quale aveva sostenuto che si era trovato nell’impossibilità di trasferire la residenza nell’immobile poichè aveva dovuto intraprendere una causa contro l’inquilino affinchè lasciasse l’abitazione, e sul rilievo che l’agenzia non era incorsa in decadenza.

2. Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha prodotto una motivazione apparente ed insufficiente in quanto non ha dato conto del fatto che il contribuente si era attivato immediatamente per ottenere il rilascio dell’immobile da parte degli inquilini ottenendo sentenza a lui favorevole e, tuttavia, l’evento imprevedibile ed inevitabile era rappresentato dalla mancata cooperazione del terzo occupante sine titulo a liberare l’immobile.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla tariffa, del D.P.R. n. 131 del 1986, parte prima, art. 1, nota 2 bis, alla L. n. 388 del 2008, art. 33 ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, in quanto ha errato la CTR nel ritenere che l’ufficio non fosse incorso in decadenza dall’azione accertatrice poichè il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, iniziava a decorrere allo scadere dei 18 mesi dalla data della stipula dell’atto e non alla data della registrazione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla tariffa, il D.P.R. N. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, parte prima, poichè la CTR ha errato nel ritenere che egli fosse decaduto dal beneficio in quanto aveva venduto l’immobile prima del quinquennio senza provvedere entro l’anno ad acquistarne un altro.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicchè possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune (Sez. 5^, Sentenza n. 13346 del 28/06/2016). Ne consegue che non assume rilevanza alcuna, al fine di affermare la sussistenza del dedotto vizio motivazionale, il fatto che la CTR non abbia motivato in ordine alla dedotta sussistenza dell’evento imprevedibile ed inevitabile rappresentato dalla mancata cooperazione del terzo occupante sine titulo a liberare l’immobile.

8. Il secondo motivo è parimenti infondato. Ciò in quanto questo collegio intende dare continuità al principio secondo cui, in tema di benefici fiscali cosiddetta “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. (Cass. 2527/14).

9. Il terzo motivo è infondato in quanto la perdita del beneficio è connessa alla mancata attuazione del proposito, espresso nell’atto di acquisto, di trasferire la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, per il che non rileva la questione affatto diversa della vendita dell’immobile nel quinquennio senza che si fosse provveduto ad acquistarne un altro da adibire ad abitazione principale.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 3000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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