Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28959 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18091-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCSOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI ENNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO SABA, 12,

presso lo studio dell’avvocato SONIA MAGDA GIRELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO PATTI;

– ricorrente –

contro

P.S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

SICILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PAPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 73/21/2014, depositata in data 13.1.2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. nei confronti di P.S.B. avverso la sentenza n. 128/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento.

La CTR riteneva inesistente la notificazione della cartella di pagamento in quanto la “relata” risultava in bianco, priva della sottoscrizione e della data, senza che perciò fosse possibile risalire all’effettivo suo notificatore.

Avverso la sentenza della CTR, Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il contribuente resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività e per difetto di idonea procura speciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1.La notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 9.7.2014 è successiva alla scadenza del termine breve di 60 giorni (art. 327 c.p.c.) decorrente dalla notifica diretta della sentenza, avvenuta in data 28.1.2014.

La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 16317/2004; Cass. 10224/2014).

Nella specie, peraltro, la resistente non ha addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale.

2.Il ricorso è, altresì inammissibile per difetto di idonea procura speciale.

Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018).

Nella specie la procura, che è contenuta in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma dalla sua lettera si riferisce ad una procura rilasciata “conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio”, difficilmente compatibile con il giudizio di legittimità. La procura, inoltre, reca in calce il riferimento a un numero di protocollo e ad una data di udienza non riferibili all’odierna controversia.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna Riscossione Sicilia s.p.a., al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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