Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28959 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 14/10/2021), n.27959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1801/15 R.G. proposto da:

M.D., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’avv. Carmen Bonsignore, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Enrico Liberati, in Roma, via della Giuliana, n.

32;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 678/38/14 depositata in data 21 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.D. impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di verifica sui conti correnti allo stesso intestati, aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2007, maggiore Irpef, eccependo la violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di motivazione degli atti impositivi e deducendo che i versamenti in contanti effettuati sui predetti conti e ripresi a tassazione erano riconducibili, sebbene non esclusivamente, al rimborso di finanziamenti effettuati, in qualità di socio, alla Mada Hotels s.r.l.

La Commissione tributaria provinciale adita respinse il ricorso, motivando che il contribuente non aveva documentato i movimenti bancari oggetto di contestazione.

2. Proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale confermò la sentenza di primo grado.

Pronunciandosi sull’eccezione preliminare dell’Ufficio finanziario che aveva dedotto la novità della domanda proposta in appello, affermò: “si rileva che l’estrema genericità della formulazione dei motivi di impugnazione sia tale da non consentirne un contenuto di specificità quale è richiesto per l’esercizio della difesa di controparte” e aggiunse che, “per mero tuziorismo”, procedeva ad esaminare il merito della controversia. Ritenne, quindi, legittimo l’avviso di accertamento fondato su dati relativi alle movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari del contribuente, acquisiti previa autorizzazione, ponendo in rilievo che, con riguardo all’acquisizione di movimentazioni di conto corrente riconducibili ad attività d’impresa, dovevano essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, senza necessità di procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi, essendo onere del contribuente dare prova dei costi deducibili. Richiamata, poi, la sentenza n. 225 del 2005 della Corte costituzionale, che aveva ritenuto la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non lesiva del principio di ragionevolezza, concluse che, nel caso di specie, “nessuna prova” era stata offerta dal contribuente.

3. Avverso la suddetta decisione M.C. ha proposto

ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, sottoscritto dal Direttore G.M.R. e dal Capo Area Controllo, I.B.S., poiché i firmatari, come si evinceva dall’elenco pubblicato sul sito internet della stessa Amministrazione, non appartenevano al ruolo dirigenziale dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 133 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, evidenziando che la sentenza sarebbe nulla perché depositata 170 giorni dopo essere stata pronunciata, anziché nl termine di 30 giorni previsto dall’art. 37 citato.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la motivazione della decisione impugnata non è logicamente argomentata ed è comunque apparente.

Segnatamente, sostiene che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che non svolgeva attività d’impresa, aveva omesso di rilevare che, a fronte dei ricavi presunti, dovevano essere riconosciuti anche i relativi costi ed aveva erroneamente ritenuto non offerta alcuna prova, sebbene avesse depositato documenti in primo grado ed in appello.

4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e si duole che la C.T.R. non avrebbe pronunciato sull’eccepito difetto di motivazione dell’atto impositivo.

5. Con il quinto motivo, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il ricorrente imputa ai giudici regionali di avere falsamente applicato tale ultima disposizione normativa, dato che egli non operava nell’ambito di un’attività d’impresa, ma era solo socio di società di capitali e considerato che, in ossequio ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2005, l’imposizione fiscale non poteva incidere soltanto sui maggiori ricavi, ma doveva tenere conto anche dei maggiori costi.

6. Con il sesto motivo il contribuente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la C.T.R. preso in esame i documenti depositati nei due gradi di merito, dai quali era desumibile la natura, l’origine e la destinazione delle operazioni oggetto di contestazione (ossia di quelle attinenti e di quelle non attinenti al rimborso di finanziamento soci in favore della Mada Hotels s.r.l.).

7. Il primo motivo è inammissibile.

7.1. Come è stato chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22810) per le ipotesi di nullità dell’atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, opera il principio generale di conversione in mezzi di gravame. Le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass., sez. 5, 18/09/2015, n. 18448).

La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l’atto fiscale è una conseguenza della struttura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto che la esprime. Il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25756).

7.2. Nel caso di specie non emerge dalla sentenza che la nullità prospettata dalla parte ricorrente con il mezzo in esame, sia stata eccepita quale motivo di ricorso avverso gli avvisi di accertamento con il ricorso introduttivo, sicché ogni indagine sulla stessa è in questa sede preclusa, stante la novità della doglianza.

8. Infondato è il secondo motivo.

Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, decorrente dalla deliberazione, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, ha natura ordinatoria e la sua inefficacia non inficia la validità della decisione.

D’altro canto, i termini stabiliti dalla legge sono di norma ordinatori (come previsto dall’art. 152 c.p.c.), salvo che la legge ne dichiari espressamente la perentorietà, ipotesi da escludere nel caso di specie.

9. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. 9.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053) hanno letto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”.

9.2. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Si ha, quindi, motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

9.3. La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere il percorso argomentativo su cui poggia la decisione dei giudici di appello.

Infatti, sebbene nella parte dedicata allo svolgimento del processo sia stata descritta la fattispecie oggetto di causa e siano state sinteticamente richiamate le censure mosse dal contribuente all’avviso di accertamento, la motivazione si esaurisce in una affermazione di condivisione e conferma delle argomentazioni adoperate dai giudici di primo grado, senza alcuna trascrizione dei passi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessi attraverso il filtro delle censure svolte in appello dalla parte contribuente; sicché rimangono del tutto oscure sia le ragioni che sorreggono la decisione e sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse col ricorso in appello.

Siffatta motivazione non può ritenersi legittimamente resa, poiché, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di primo grado il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass., sez. 6-5, 21/09/2017, n. 22022; Cass., sez. 5, 14/10/2015, n. 20648, Cass., sez. 1, 5/08/2019, n. 20883).

Inoltre, le argomentazioni svolte dai giudici di appello si appalesano del tutto generiche e si risolvono in affermazioni apodittiche del tutto sganciate dalla fattispecie concreta, essendosi il giudice di appello limitato a rilevare che è legittimo “l’avviso di accertamento motivato dall’Amministrazione finanziaria utilizzando i dati relativi alle movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari del contribuente se gli stessi siano stati autorizzati..”, che “con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attività d’impresa, debbono altresì essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili essendo posto, a carico del contribuente, l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili” e ancora che “nel caso di specie nessuna prova è giunta dalla difesa del contribuente..”, trascurando in tal modo di esaminare e valutare i documenti prodotti in primo ed in secondo grado dal contribuente, richiamati, in omaggio al principio di autosufficienza, a pag. 23 del ricorso per cassazione.

Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

10. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo ed accolto il terzo, con assorbimento dei restanti motivi; la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame della controversia, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo ed accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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