Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28959 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11186-2017 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRIGENTO

17, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso

unitamente all’avvocato GIUSEPPE CANCELLIERE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3186/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore. Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da N.G. avverso altra pronunzia resa dalla stessa CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello dell’ufficio, rigettando il ricorso proposto dal contribuente. Secondo la CTR il difetto di contraddittorio lamentato dal ricorrente, in relazione alla notifica dell’appello a soggetto non rientrante fra le persone facenti parte del proprio nucleo familiare ed alla mancata comunicazione della pendenza del giudizio di impugnazione proposto dall’Agenzia, appreso aliunde dal ricorrente, integravano delle violazioni al principio del contraddittorio che non costituivano oggetto di ricorso per revocazione, ma semmai vizi della sentenza da fare valere per il tramite del ricorso per cassazione.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. dalla lettura del ricorso pare di capire che il ricorrente lamenti che il giudice di merito non abbia considerato la nullità della notifica dell’appello, eseguita presso un soggetto non legittimato, determinando la violazione del proprio diritto di difesa.

La censura è inammissibile.

Ed invero, il ricorrente non contesta la ratio della decisione impugnata, tesa a ritenere che le questioni concernenti la violazione del contraddittorio non potevano essere formulate in sede di giudizio di revocazione che la CTR ha puntualmente esposto sulla base di un precedente di questa Corte – Cass. n. 14594/2013 – che merita, invero, di essere condiviso.

Ciò per la assorbente considerazione che il vizio della notificazione pure prospettato in questa sede dal ricorrente, unitamente alla mancata comunicazione dell’udienza di discussione, non poteva che avanzarsi nel giudizio di legittimità attraverso un’impugnazione tardiva della decisione resa dalla CTR sull’appello proposto dall’Agenzia, facendosi valere, in quella sede, l’inesistenza della notificazione e la ricorrenza dei presupposti per l’impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile, in realtà la censura tendendo a prospettare un errore di giudizio della CTR che la sentenza impugnata ha escluso di potere esaminare in seno al proposto giudizio di revocazione sulla base di una valutazione indenne dai prospettati vizi di legittimità esposti in seno al primo motivo di ricorso.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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