Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28959 del 08/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13796-2018 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VALENTINA SASSANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – O.G. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 27 marzo 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. Il ricorso contiene i seguenti motivi:
1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in conseguenza della mancata fissazione dell’udienza nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale;
2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;
3) violazione o falsa applicazione del T.U. immigrazione, art. 5, comma 6.
RITENUTO CHE:
4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è fondato.
5.1. Va accolto il primo motivo.
Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti non dovesse essere fissata.
Così facendo è però incorso in violazione del principio che segue: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).
5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.
6. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019