Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28958 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15335-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. RUGGIERI FAZZI Paola, presso il

cui studio legale, sito in Lecce, alla via Cavour, n. 33, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/22/2019 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in

data 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi di lavoro autonomo per l’anno di imposta 2007, emersi a seguito di verifica delle movimentazioni dei conti correnti intestati al contribuente, A.C., di professione avvocato, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva parzialmente l’appello proposto da quest’ultimo, cui poneva a carico le sole sanzioni per omessa dichiarazione, annullando la ripresa a tassazione dei movimenti bancari accertati per avere lo stesso giustificato i prelevamenti effettuati e non avendo provato l’amministrazione finanziaria che gli importi versati (ma anche quelli prelevati) corrispondessero ad importi riscossi nell’ambito dell’attività professionale, non operando la presunzione di imputazione ai ricavi dei prelevamenti e dei versamenti su conto corrente bancario; rigettava quindi l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, che il controricorrente basa sull’assunto secondo cui nella specie il termine di sospensione straordinario previsto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, prorogato dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020, non sarebbe cumulabile con la sospensione straordinaria prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018.

2. L’eccezione è infondata e va rigettata in quanto trattasi di sospensioni straordinarie la cui cumulabilità non solo non è vietata dalle richiamate disposizioni ma neppure può ragionevolmente affermarsi in quanto previste per ragioni del tutto diverse tra loro (quella di cui al D.L. n. 119 del 2018 per la definizione agevolata delle controversie tributarie, mentre quella di cui al Decreto n. 18 e Decreto n. 23 del 2020 “per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”).

3. Il ricorso, una volta applicate dette sospensioni, deve quindi ritenersi tempestivamente proposto.

4. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e art. 2697 c.c., sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere che nei confronti dei professionisti fosse venuta meno la presunzione di riconducibilità delle somme versate sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nell’espletamento della professione, prevista dalle citate disposizioni.

5. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sostenendo che la CTR aveva annullato la ripresa a tassazione delle somme versate sul conto corrente del contribuente senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

6. I motivi, che sono tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e vanno accolti in quanto fondati.

7. E’ orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, come ribadito da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22931 del 26/09/2018 (v. anche Cass. n. 16440 del 2016, n. 19806 e n. 19807 del 2017), quello secondo cui “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”.

8. A quanto detto aggiungasi che la sentenza impugnata deve ritenersi anche gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01) in quanto la CTR, pur avendo erroneamente affermato che spettava all’amministrazione finanziaria provare che anche i versamenti erano riconducibili a ricavi conseguiti dal professionista, di poi non ha fornito alcuna motivazione sull’effettuata verifica dell’adempimento o meno di tale onere.

9. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR che rivaluterà la vicenda processuale tenendo conto, in tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in base alla presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, dettata in materia di imposte sui redditi, omologa a quella stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in materia di IVA, i movimenti bancari rilevati dal conto vanno riferiti a redditi imponibili conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, qualificando gli “accrediti” come ricavi, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile; trattasi di presunzione legale “juris tantum” comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando infatti al contribuente offrire la prova liberatoria che dei versamenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli accrediti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (arg. da Cass. 26111 del 2015 e n. 21800 del 2017; conf. Cass. n. 5152, n. 5153, n. 19807 e n. 19806 del 2017, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 16697, n. 11776, n. 6093 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016); con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente si è affermato che il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).

10. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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