Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28958 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25920-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate, in data 4.11.2009, notificava a B.G., il quale aveva aderito al condono dei carichi pregressi di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, un “diniego della definizione dei carichi pregressi”.

Il contribuente aveva pagato regolarmente la prima rata pari all’80% dell’importo già ridotto; il pagamento della seconda rata che doveva avvenire entro il 16.4.2004, veniva effettuato solo in data 15.4.2005.

Il contribuente impugnava il diniego e la CTP di Vicenza, con sentenza n. 73/6/2010 rigettava il ricorso.

Impugnata la sentenza, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 33/26/13, depositata in data 22.4.2013, accoglieva l’appello del contribuente sul presupposto che il secondo versamento era avvenuto nel rispetto del termine prorogato per effetto del D.M. 16 gennaio 2004, e del D.M. 8 aprile 2004, e che, in ogni caso, il contribuente era incorso in errore scusabile.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

Il contribuente non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, e del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che l’omesso versamento delle rate di condono potesse essere sanata a seguito della riapertura dei termini di scadenza con le successive proroghe.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, della L. n. 212 del 2000, art. 10, e dell’art. 5 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il ritardato pagamento della seconda rata potesse ritenersi errore scusabile

3. Con il terzo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112c.p.c., dell’art. 324c.p.c., e dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Evidenzia che la CTR non aveva rilevato l’acquiescenza prestata dal contribuente a un autonomo capo della decisione di primo grado, con conseguente giudicato sul punto ed inammissibilità per carenza di interesse dell’appello del contribuente.

Il terzo motivo che va esaminato preliminarmente è fondato.

La sentenza della CTP si fondava su una motivazione autonoma rispetto alla proroga dei termini di condono e alla buona fede del contribuente.

La CTP di Vicenza osservava: “In ultimo, considerato che nel caso di specie il ruolo sul quale dovrebbe ipoteticamente operare il condono concerne esclusivamente un debito Iva, si deve osservare per l’effetto assorbente che ciò ha su ogni altra questione – che nella materia dell’Iva il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, è addirittura inapplicabile per incompatibilità con la Dir. n. 77/388/CEE, come è stato recentemente affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione….”

Tale capo della decisione, non ha costituito oggetto di impugnazione nell’appello del contribuente (riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza), sicchè sulla questione si è formato il giudicato interno. La CTR, nonostante la mancanza di un motivo di impugnazione ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, ritenendo che la sentenza della CTP fosse viziata di ultrapetizione.

La CTR avrebbe, invece, dovuto rilevare che il capo della pronuncia di primo grado sopra riprodotto aveva formato un giudicato interno favorevole all’Amministrazione con conseguente inammissibilità dell’appello del contribuente.

Il terzo motivo deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione degli altri motivi.

La controversia, che non richiede ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di condono.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Spese del giudizio di merito compensate.

Condanna B.G. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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