Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28958 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10815-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICA CANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2765/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della Snc di V. & C., esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilevava l’inferiorità della percentuale di ricarico applicata rispetto alla media del settore e l’inattendibilità delle scritture contabili redatte.

L’Ufficio elevava quindi avviso di accertamento a carico della società ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,procedendo alla rideterminazione del reddito del sodalizio, cui seguivano avvisi di accertamento nei confronti del socio V.M. al fine del recupero a tassazione di Irpef per l’anno di imposta 2007. V.M. impugnava l’avviso notificatogli dinanzi alla CTP di Reggio Emilia che lo annullava e riteneva l’illegittimità dell’accertamento eseguito dall’Ufficio, non essendovi prova dell’incongruità della percentuale di ricarico. La CTR Emilia Romagna dinanzi alla quale l’Agenzia proponeva appello, confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la statuizione resa dai primi giudici concludendo per l’illegittimità dell’accertamento ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, sul presupposto che le presunzioni non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art. 2729 c.c..

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso V.M..

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte, nell’ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, ove le distinte pronunce riguardanti la società ed i soci- V.M., E. e S. -, siano adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, si realizza una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale (Cass. n. 12375 del 2016). Ne consegue che l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito si ritiene soddisfatta (Cass., n. 5108 del 2017; Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008; Cass. n. 3811 del 2018).

Orbene, nel caso di specie sussiste quella contestualità di pronunce, adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella medesima circostanza e unitario contesto di trattazione, relative a tutti gli avvisi di accertamento che hanno attinto la società ed i soci – V.E., V.S. e V.M. -, come emerge dall’esame delle sentenze resa dalla CTR, nella medesima data, nei confronti di tutti i soci, nei cui confronti si rivolgono i ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle entrate che vanno riuniti.

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e artt. 2697,2727 e 2729 c.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere che il divario abnorme rilevato tra la percentuale di ricarico media del settore e quella applicata dall’impresa non costituisse una presunzione grave, precisa e concordante idonea a consentire all’Agenzia la ricostruzione induttiva dei ricavi della società.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che in tema di accertamento delle imposte dirette ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidata alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, solo quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità, concretando diversamente tale difformità un mero indizio (Cass. n. 16773 del 2017).

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, pur riconoscendo che “le percentuali di ricarico non sono di per sè idonee a costituire le presunzioni gravi e precise relative ad una specifica impresa, in grado di giustificare un accertamento induttivo che disattenda la contabilità regolarmente tenuta” (Cass. n. 16597 del 2015; Cass. n. 22938 del 2010), ha tuttavia precisato che ove lo scarto tra la percentuale dichiarata e quella risultante dagli studi di settore sia tale da risultare abnorme o irragionevole, non integra un mero indizio che necessita di ulteriori elementi presuntivi, ma può di per sè solo giustificare la rideterminazione del reddito (Cass. n. 13292 del 2017; Cass. n. 2835 del 2017; Cass. n. 27488 del 2013; Cass. n. 20201 del 2010).

Orbene, i giudici di appello non si sono conformati ai principi sopra ricordati erroneamente tralasciando di considerare che il carattere abnorme ed irragionevole della percentuale di ricarico giustifica di per sè solo, dunque pur in mancanza di ulteriori elementi che corroborano l’ipotesi di sottrazione a tassazione, la rideterminazione dei redditi presuntivamente non dichiarati.

Il secondo motivo dedotto dall’Agenzia, concernente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., è assorbito dall’accoglimento del primo.

A fronte di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR Emilia Romagna che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR Emilia Romagna che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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