Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28957 del 08/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12776-2018 proposto da:
H.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO GENTILI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DILL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORLNLE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – H.M.B. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 3 marzo 2018 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – L’unico motivo di ricorso denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”. Il motivo si dipana poi in assortite considerazioni concernenti la mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale, la valutazione, da parte del Tribunale, delle ragioni, ritenute del tutto personali, che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dal suo paese, l’assenza di una valutazione ed indagine minuziosa ed efficace della storia narrata dal ricorrente, il verificarsi nel paese di provenienza del medesimo, il Bangladesh, di disordini ed attentati effettuati da integralisti islamici, l’inserimento dello stesso ricorrente nel tessuto sociale italiano, l’assunto, infine, secondo cui l’asilo spetterebbe a chiunque provenga da paesi che non garantiscano le medesime libertà democratiche previste dalla nostra Costituzione.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è inammissibile
5.1. – E’ difatti violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale richiede la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, specifica indicazione la quale richiede, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la localizzazione degli atti e dei documenti, nel caso di specie del tutto mancante, oltre che l’individuazione del contenuto di essi.
5.2. L’inammissibilità discende altresì dal rilievo che il vizio denunciato non è riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., laddove il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, al di fuori della vigente previsione dettata dal numero 5 della citata norma, mentre, per il resto, neppure ricorre l’ipotesi del vizio di violazione di legge, giacchè la composita censura, lungi dal misurarsi con il significato e la portata applicativa delle disposizioni man mano ricordate, si limita a rimettere in discussione la valutazione di merito svolta dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, nelle diverse forme contemplate dall’ordinamento.
6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019