Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28956 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22228/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

FIAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli

avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso

il loro studio in Roma, Piazza d’Aracoeli, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Torino n. 1085/6/12 depositata in data 22 giugno 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Fiat s.p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Intendenza di Finanza all’istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, presentata in data 14 ottobre 1985, avente ad oggetto maggiore IRPEG versata in relazione al periodo di imposta 1983.

Deduceva che l’imposta IRPEG, in via prudenziale, era stata calcolata e pagata facendo concorrere alla formazione della base imponibile gli interessi attivi dovuti dall’Amministrazione finanziaria sui crediti d’imposta, pur trattandosi di interessi aventi natura compensativa e non reddituale.

2. La Commissione di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che gli interessi sui crediti d’imposta costituissero componenti positivi di reddito, come tali assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, e la decisione, impugnata dalla contribuente, veniva riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino, la quale, ritenuti non soggetti a tassazione gli interessi attivi, ordinava il rimborso delle maggiori imposte versate, pari a Lire 2.929.519.000, oltre interessi maturati.

3. L’ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Torino proponeva ricorso avverso la suddetta decisione alla Commissione tributaria Centrale, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, lo rigettava.

Rilevava, in particolare, che gli interessi avevano natura compensativa, essendo destinati a risarcire il creditore del ritardo con cui riscuoteva il credito, e non erano oggetto di tassazione sia in base alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973, che in base a quella del nuovo t.u.i.r., salvo che non fossero stati conseguiti nell’esercizio dell’impresa; motivava che a tale conclusione si perveniva sia perchè detti interessi non si riferivano ad un reddito di capitale, ma ad un credito patrimoniale esistente tra il contribuente e l’ente impositore, sia perchè essi non presupponevano alcun atto di impiego di capitali.

4. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della decisione, con un unico motivo, cui resiste la società contribuente mediante controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56, comma 3, e del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, e art. 6, comma 2.

Sottolineando che la questione dibattuta tra le parti è di diritto intertemporale, considerato che l’Ufficio ha costantemente sostenuto che dovesse trovare applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, mentre la contribuente ha dedotto che dovessero trovare applicazione le regole esistenti al momento della dichiarazione, la ricorrente ha posto in rilievo che la Commissione centrale, eludendo tale questione, ha ritenuto che gli interessi non fossero comunque tassabili nè alla stregua della disciplina prevista dal D.P.R. n. 597 del 1973, nè alla stregua della disciplina introdotta dal successivo t.u.i.r.

Ad avviso della ricorrente, in base al nuovo testo unico delle imposte sui redditi, applicabile al caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36 – in forza del quale le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, non soggette ad una specifica disciplina transitoria si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore “se le relative dichiarazioni risultano ad esse conformi” – tutti i tipi di interessi, compresi quelli oggetto del presente giudizio, qualora siano stati conseguiti da soggetti che producono reddito d’impresa, sono assoggettati a tassazione.

Facendo osservare che la dichiarazione dei redditi originaria era conforme alla disciplina introdotta dall’art. 56 t.u.i.r., comma 3, avendo la Fiat s.p.a. inserito l’ammontare degli interessi percepiti sui crediti d’imposta tra i redditi imponibili, assume che la decisione impugnata viola le norme indicate in rubrica.

2. Il motivo è infondato.

La questione centrale controversa tra le parti è rappresentata dall’applicazione al caso in esame del testo unico sulle imposte sui redditi, art. 56, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Secondo consolidato principio di questa Corte, nel vigore del D.P.R. n. 597 del 1973, gli interessi sui crediti d’imposta del contribuente maturati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ancorchè iscritti nel conto dei profitti e delle perdite, non vanno assoggettati ad Irpeg e ad Ilor, in ragione della loro natura compensativa, posto che servono a compensare i contribuenti dell’esborso pecuniario precedentemente effettuato con il versamento di una somma che deve essere restituita, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 41, e non sono, pertanto, qualificabili nè come redditi di capitale, nè come redditi d’impresa e vanno, quindi, esclusi dall’imponibile (Cass., sez. 5, 19/06/2009, n. 14367; Cass., sez. 5, 12/02/2010, n. 3399; Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1946; Cass., sez. 5, 13/05/2016, n. 9852; Cass., sez. 5, 13/12/2017, n. 29879).

Tale disciplina è stata modificata dal testo unico, art. 56, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in vigore per i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 1987), che ha specificato, al comma 3, con disposizione avente carattere innovativo, che “gli interessi, anche se diversi da quelli indicati dall’art. 41, comma 1, lett. a) e b), concorrono a formare il reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio”, sottoponendo a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito d’impresa.

Per il disposto del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36, in vigore dal 1 marzo 1988, la nuova disciplina si applica retroattivamente anche ai periodi di imposta precedenti alla entrata in vigore delle nuove disposizioni “se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi”.

3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il presupposto per la retroazione dello ius superveniens viene in concreto meno quando il contribuente abbia, prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico, fatto venire meno, con la presentazione dell’istanza di rimborso, la conformità della dichiarazione dei redditi alla nuova disciplina, attesa l’emendabilità della dichiarazione dei redditi anche con l’istanza di rimborso, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto, il quale comporti l’assoggettamento del dichiarante ad oneri fiscali più gravosi di quelli che per legge devono applicarsi (Cass., Sez. U, 25/10/2002, n. 15063; Cass., sez. 5, 6/07/2004, n. 12405; Cass., sez. 5, 3/02/2010, n. 2421; Cass., sez. 5, 6/09/2006, n. 19226; Cass., sez. 5, 13/12/2017, n. 29879).

Si è, quindi, stabilito che in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi e con riguardo al D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36, il quale ha reso retroattivamente applicabili le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986 (qualora le dichiarazioni validamente presentate risultino ad esse conformi), anche ove abbiano introdotto un regime di assoggettamento a tassazione non previsto dal previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al fine di stabilire se al contribuente, il quale abbia già di fatto anticipato, in sede di dichiarazione, i contenuti della nuova normativa, sia o meno consentito procedere alla rettifica della dichiarazione medesima, occorre accertare il momento in cui la rettifica – sotto forma di istanza di rimborso è stata operata. In particolare, è necessario verificare se l’istanza di rimborso delle somme, indebitamente pagate secondo la vecchia normativa, è stata formulata prima o dopo l’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 42 del 1988, in quanto solo nel primo caso la rettifica deve ritenersi efficace (con conseguente accoglimento della domanda di rimborso), avendo tempestivamente reso la originaria dichiarazione non conforme alle nuove disposizioni, laddove, nel secondo caso, la rettifica stessa non ha impedito che la conformità della dichiarazione alle norme sopravvenute (con conseguente automatica applicabilità di queste ultime) si consolidasse definitivamente (Cass., sez. 5, 5/07/2013, n. 16904; Cass., sez. 5, 26/10/2015, n. 21744; Cass., sez. 5, 13/12/2017, n. 29879; Cass., sez. 5, 17/04/2019, n. 10705).

4. Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è stata presentata in data 14 ottobre 1985, e, quindi, in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 1988, e, pertanto, l’intervenuta rettifica della originaria dichiarazione dei redditi impone di ritenere l’inapplicabilità del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36, e, per l’effetto, dell’art. 56, del cd. nuovo t.u.i.r..

Ne discende che il quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie, sulla cui base risolvere la questione della tassabilità degli interessi su crediti d’imposta relativi all’anno 1983, è rappresentato dalle previsioni di cui al D.P.R. n. 597 del 1973 (cd. vecchio t.u.i.r.).

5. La decisione impugnata, sebbene la motivazione debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., laddove si afferma che gli interessi compensativi non sono soggetti a tassazione sia in base alla disciplina contenuta nel cd. vecchio t.u.i.r., sia in base a quella del nuovo t.u.i.r., deve comunque essere confermata, risultando il dispositivo conforme a diritto, posto che la Commissione tributaria centrale ha correttamente ritenuto non tassabili, nel caso in esame, gli interessi attivi sui crediti d’imposta.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 17.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA