Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28956 del 08/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12166-2018 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la COME DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PATRIZIA BORTOLETTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – H.M. propone ricorso per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 27 marzo 2018, con cui il ‘Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dolendosi dell’erronea valutazione di inattendibilità dell’ H.M. nonchè dell’affermazione secondo cui egli ben potrebbe fare ritorno nel paese di origine, il Niger, avendo dichiarato di non essersi rivolto all’autorità sulla base di personali congetture.
Il secondo motivo denuncia violazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, agli artt. 2 e 32 della, all’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con L. n. 881 del 1977, censurando il decreto impugnato per aver mancato di esaminare ed approfondire la situazione complessiva del Niger ed aver disatteso la domanda di protezione umanitaria.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. – Sono inammissibili entrambi i motivi.
5.1.1. – E’ inammissibile il primo motivo poichè estraneo al paradigma del vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo viceversa volto a rimettere in discussione sia l’affermazione, svolta dal Tribunale, secondo cui non sussiste in Niger una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile, affermazione debitamente svolta in riferimento al rapporto Amnesty International 2017-2018, sia l’affermazione concernente la non credibilità della narrazione proveniente dal ricorrente, tanto più che egli non si era rivolto alle autorità del proprio Paese sulla base della mera congettura che esse non gli avrebbero destinato la necessaria protezione.
5.1.2. – E’ inammissibile il secondo motivo:
-) quanto alla protezione internazionale per il fatto che il necessario approfondimento è stato in effetti effettuato, sia pur sinteticamente, con esito sfavorevole al ricorrente, sulla base del già citato rapporto Amnesty International;
-) quanto alla protezione umanitaria, a tacer d’altro, per il fatto che il ricorso riconnette la situazione di vulnerabilità del ricorrente essenzialmente allo “shock causato la morte violenta del padre e poi delle sorelle” nonchè alla “fuga dal paese con conseguente abbandono di tutta la famiglia e in generale della propria vita e individualità”, ossia a circostanze che il Tribunale, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto non credibili.
6. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019