Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28955 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 14/10/2021), n.27955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 2347 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Pull Music Publishing s.r.l. unipersonale, in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Leone e

Antonella Giglio per procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 14, presso lo

studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 2ttetif8/14, depositata in data 28

maggio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 aprile

2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Pull Music Publishing s.r.l. Unipersonale una cartella di pagamento con la quale, relativamente all’anno 2008, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Iva; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso, in particolare aveva ritenuto che la società aveva violato la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17bis, non avendo presentato reclamo, con conseguente inammissibilità del ricorso; avverso la pronuncia del giudice del gravame la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la presentazione del reclamo era condizione di procedibilità del ricorso sicché, poiché la società aveva omesso di presentare il reclamo, il successivo ricorso doveva essere considerato inammissibile; non sussisteva alcun contrasto con la Costituzione, poiché i diritti di difesa del contribuente non risultavano compressi dalla previsione normativa di riferimento; avverso la sentenza del giudice del gravame ha quindi proposto ricorso per la cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17bis, comma 2, nella versione vigente dal 2 marzo 2014 e per successiva dichiarazione di incostituzionalità della medesima previsione nel testo previgente;

evidenzia parte ricorrente che il testo dell’art. 17bis, cit., vigente al momento in cui era stato presentato il ricorso, prevedeva l’inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non avesse presentato il reclamo e che la suddetta previsione era stata modificato dal legislatore, prevedendo, per gli atti notificati dal 2 marzo 2014, che la mancata presentazione del reclamo costituiva condizione di procedibilità, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, il giudice dinanzi al quale il ricorso era stata presentato, rilevata l’inosservanza, doveva rinviare la trattazione per consentire l’espletamento dell’attività di mediazione;

evidenzia, inoltre, che il testo previgente alla modifica sopra indicata era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 98/2014;

sulla base di tali circostanze, parte ricorrente deduce che: da un lato, alla fattispecie non poteva essere applicato il nuovo testo della previsione normativa, sebbene la stessa avrebbe potuto applicarsi solo per gli atti notificati dal 2 marzo 2014, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato nell’anno 2002 e che, comunque, ove si fosse applicata la suddetta novella normativa, il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità, ma rinviare la trattazione; d’altro lato, la pronuncia della Corte costituzionale, con la dichiarazione di incostituzionalità, aveva espunto dall’ordinamento la precedente disposizione normativa con effetto retroattivo, sicché non era possibile dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

il motivo è fondato;

la questione posta all’attenzione di questa Corte attiene alla corretta applicazione alla fattispecie del regime relativo alla mancata presentazione del ricorso-reclamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17bis;

va osservato, in particolare, che nel testo previgente, applicabile ratione temporis, l’art. 17bis, comma 2, cit., prevedeva che: “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”;

la previsione normativa in esame, come visto, è stata successivamente modifica dal legislatore con la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), sostituendo, a partire dall’I. gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione;

e’ evidente che l’intervento normativo in esame, attesa l’incidenza su norma di natura processuale, ha effetto solo a partire dal momento in cui la norma è entrata in vigore, non potendo, quindi, regolare relativamente agli atti processuali adottati per il periodo precedente; con riferimento, quindi, alla fattispecie, era applicabile la previsione normativa nel testo previgente alla modifica normativa, non anche quella successiva che, come detto, poteva regolare solo atti processuali successivi alla sua entrata in vigore;

la previsione normativa di cui all’art. 17bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza n. 98/2014;

in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014);

la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame, ha ulteriormente precisato che: “Vale appena precisare che, con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile l’art. 17-bis, il censurato comma 2 nel suo testo originario, per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche”;

in tal modo, la stessa Corte ha chiarito che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venire meno degli effetti della previsione normativa sin dall’origine; tale affermazione è in linea con il costante orientamento del Giudice delle leggi in ordine agli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità di una previsione normativa;

ed invero, in base all’art. 136 Cost., quando viene dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge, questa “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, e la L. n. 87 del 1953, art. 30, dopo avere disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza ed alla comunicazione alle Camere “affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza”, statuisce a sua volta che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”;

queste disposizioni disciplinano l’applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora “esauriti”, e, sotto tale profilo, diversamente da quanto si verifica nel caso di abrogazione delle norme, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, a differenza dall’abrogazione, avendo per presupposto la invalidità della legge, in quanto viziata dall’essere in contrasto con un precetto costituzionale fin dalla sua emanazione, comporta che la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità;

sicché, con riferimento alla fattispecie, non potendosi ragionare in termini di “rapporti esauriti”, in quanto proprio la questione della regolare introduzione del ricorso, in caso di omessa presentazione del reclamo, costituiva ancora oggetto del contendere, non poteva trovare più applicazione la previsione contenuta nell’art. 17bis, cit. nel testo previgente, sicché non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, non essendo stato presentato il reclamo, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibiile;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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