Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28954 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32555-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente-

contro

CORATO DISTRIBUZIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, S.A., nonché quest’ultimo personalmente, e

S.M., rappresentati e difesi, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. prof. TINELLI Giuseppe e dall’avv.

DE LORENZI Maurizio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

di Villa Severini, n. 54, presso lo studio legale del predetto primo

difensore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1172/04/2019 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, depositata in data 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Corato Distribuzione s.r.l., con riferimento all’anno d’imposta 2008, nonché di quelli emessi nei confronti dei soci S.A. e S.M., per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società a ristretta base partecipativa, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando l’annullamento degli atti impositivi per mancato rispetto da parte dell’amministrazione finanziaria del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, lamentando che la CTR aveva omesso la pronuncia sul motivo di appello con cui aveva contestato l’applicabilità della L. n. 212 del 2000,’art. 12, comma 7, sul rilievo che la verifica fiscale era stata eseguita presso i locali dell’ufficio e non presso i locali dell’azienda.

2. Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la CTR, ritenendo nella specie applicabile il disposto di cui al citato art. 12 ha chiaramente disatteso il motivo d’appello dell’Ufficio, su cui quindi ha pronunciato.

3. Con il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto applicabile nella specie il disposto di cui al citato art. 12 nonostante la verifica fiscale fosse stata effettuata “a tavolino”, senza accesso presso i locali della società contribuente.

4. Premesso che nella specie è incontestato che l’amministrazione finanziaria abbia effettuato nei confronti della società contribuente un accertamento c.d. “a tavolino” (pag. 3 del ricorso di primo grado della società, prodotto dai controricorrenti, e pag. 2 del controricorso), il motivo è fondato e va accolto.

5. E’ ben vero che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. n. 24793 del 2020).

5. Va però ricordato che, “In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo” (Cass. n. 27420 del 2018; v. anche Cass. n. 11685 del 2021). Infatti, in materia di effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24823 del 2015 hanno posto la basilare distinzione, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071). In tali termini si è espressa anche la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, affermando che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

6. Da quanto detto consegue che il motivo di ricorso è fondato limitatamente alle riprese a tassazione delle imposte dirette, mentre, con riferimento ai tributi armonizzati (nella specie, l’IVA), va verificato il superamento da parte dei contribuenti della c.d. prova di resistenza.

6.1. Trattasi di accertamento di fatto che resta demandato al giudice di merito che, in sede di rinvio, verificherà anche l’avvenuto effettivo espletamento del contraddittorio, come sembra emergere dalla redazione in data 8/11/2013 di un verbale di contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente (v. pag. 2 del ricorso societario introduttivo del giudizio di primo grado).

7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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