Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28954 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 17/12/2020), n.28954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24206/204 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Filagri s.a.s. di R.V. & c. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 2002/18/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 3 marzo 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18

settembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Filagri s.a.s. di R.V. & c. e il socio accomandante N.F. impugnarono separatamente gli avvisi di accertamento, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi, ai fini IRAP ed IVA per la prima ed IRPEF per il secondo, relativamente all’anno d’imposta 2007.

Riuniti i ricorsi, entrambi vennero integralmente respinti in primo grado; proposto quindi appello dalla sola Filagri s.a.s. di R.V. & c., la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il 3 marzo 2014, accolse l’impugnazione annullando l’atto impugnato.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre non ha spiegato difese la Filagri s.a.s. di R.V. & c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c., poichè nonostante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società in accomandita semplice, al giudizio ai primo grado non aveva partecipato il socio accomandatario, mentre a quello di secondo grado era rimasto estraneo anche il socio accomandante.

1.1 Il motivo è fondato.

Com’è noto, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno de soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente” il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione de: contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 de 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con rinvio al giudice di primo grado (Cass. s.u. 04/06/2008, n. 14815; Cass. 28/11/2014, n. 25300; Cass. 22/01/2018, n. 1472).

1.2. Orbene, nella vicenda all’esame, dalla lettura degli atti processuali emerge che avverso i distinti avvisi di accertamento, aventi ad oggetto una ripresa a tassazione di maggiori redditi, nei confronti l’uno della società Filagri s.a.s. di R.V. & c., e l’altro del socio accomandante N.F., furono promossi separati giudizi, poi riuniti; definiti prima dalla Commissione tributaria provinciale e poi in sede da quella regionale, senza che – in entrambi i gradi del processo – fosse stata mai disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio accomandatario R.V..

2. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

3. In definitiva, accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, dichiarata la nullità dell’intero processo, lo stesso va rinviato al giudice di primo grado (la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli), in diversa composizione, perchè disponga un nuovo esame, previa necessaria integrazione del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti H secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la nullità dell’intero processo, che rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di tutto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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