Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28954 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10965-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., P.C. elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO PIVA, ANTONIO ANDREOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 487/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata l’01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro P.P. e P.C., impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe con la quale, respingendo l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso delle contribuenti contro il diniego di rimborso relativo ad IRPEF per l’anno 2009 concernente l’indennizzo dovuto a seguito dell’occupazione acquisitiva di un’area. Secondo la CTR l’appartenenza dei beni espropriati alla zona F del Piano Urbanistico del Comune di Parma era stata pienamente dimostrata dai contribuenti, tanto risultando dalla certificazione urbanistica dell’area, dalle tavole sinottiche del PRG comunale e planimetrie dei luoghi. Atti dai quali poteva desumersi senza dubbio che l’area ricadesse in zona verde o di rispetto del corso d’acqua, indipendentemente dall’uso successivamente fatto dal Comune. Sulla base di tali considerazioni, il giudice di appello ritenne che mancasse il presupposto dell’imposizione.

Le parti intimate si sono costituite con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

L’Agenzia deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La CTR avrebbe tralasciato di considerare il contenuto della relazione di ctu depositata in grado di appello, dalla quale emergeva che le superfici fossero classificabili come zone d’espansione.

Il motivo è infondato.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione – cfr. Cass. n. 27000 del 2016 e, fra le tante altre, Cass. n. 23411 del 2018, Cass. n. 23003 del 2018, Cass. n. 24723 del 2018, Cass. n. 23602 del 2018, Cass. n. 23177 del 2018, Cass. n. 23153 del 2018 -.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia intenderebbe confutare l’apprezzamento operato dal giudice di merito in ordine alla natura non edificatoria dell’area – e dunque la ritenuta sussumibilità della stessa in zona F, come tale non soggetta all’imposizione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7, – compiuto sulla base di emergenze analiticamente indicate e vagliate dal giudice di merito, nelle quali si è proprio implicitamente confutato il contenuto della perizia tecnica esaminata dal giudice di merito di primo grado. Il convincimento, al quale è giunta la CTR, circa la prevalenza della destinazione a verde dell’area o di rispetto del corso non può, pertanto, essere aggredito utilmente con la prospettazione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Ed è appena il caso di evidenziare che non vi è, nella censura esposta dalla ricorrente, alcuna prospettazione correlata all’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, ma semmai una contestazione circa il contenuto delle risultanze probatorie operato attraverso il richiamo di passi, peraltro parziali, della perizia di parte.

In definitiva, la censura si appunta contro il principio del libero convincimento esternato dal giudice di merito rispetto al quale, tuttavia, esso finisce col trasmodare interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, per contestare il quale, sotto il profilo dell’errore di fatto, è necessario prospettare unicamente il paradigma normativo del difetto di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi pure esposti in memoria dalla ricorrente, il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore delle controricorrenti in Euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2018

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