Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28953 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 17/12/2020), n.28953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14353/2014 R.G. proposto da:

Serete Real Estate s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandra Clerici, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Lucilla Lenti, in Roma via Crescenzio 19;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. …), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 328/21/2013 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 27 novembre 2013.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Giacalone Giovanni, che ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18

settembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Serete Real Estate s.r.l. (di seguito breviter Serete) impugnò la cartella di pagamento notificata, a seguito di un controllo automatizzato, da Equitalia Sud s.p.a., per IVA relativa alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2006.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;

Serete formulò allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza depositata il 27 novembre 2013 respinse il gravame.

Avverso la detta sentenza, Serete ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui risponde l’Agenzia delle Entrate con controricorso, mentre non ha spiegato difese Equitalia Sud s.p.a.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e della L. 27 luglio 2000, n, 212, art. 6, comma 5, poichè il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il controllo automatizzato con l’adozione della successiva cartella, potesse avvenire anche nel caso di disconoscimento di un credito IVA maturato in precedenza.

1.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte, in fattispecie esattamente identica a quella che ci occupa, ha già affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. 16/11/2018, n. 29582; Cass. 23/02/2018, n. 4392; vedi pure Cass. S.U. 08/09/2016, n. 17758).

Peraltro, nella vicenda all’esame, come osservato pure dal Procuratore Generale, è incontroverso che la cartella impugnata venne preceduta dalla rituale notifica di un c.d. “avviso bonario” alla contribuente, la quale nei prescritti trenta giorni successivi nulla intese osservare all’Amministrazione; solo a distanza di circa undici mesi dalla comunicazione dell’avviso – al quale la contribuente non aveva inteso replicare alcunchè -, venne notificata la cartella di pagamento per cui è processo, dovendosi conseguentemente escludere qualsivoglia illegittimità della stessa.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, atteso che la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la cartella impugnata, nonostante la stessa difettasse della necessaria motivazione.

2.1. Il motivo non ha fondamento.

E’ sufficiente in proposito ricordare che la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dai contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente (Cass. 30/10/2014, n. 23133; Cass. 16/12/2011, n. 27140).

Del resto, proprio con riguardo alla cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, questa Corte ha già precisato che l’atto impositivo può essere motivato con il mero richiamo a tale dichiarazione, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla stessa (Cass. 20/09/2017, n. 21804; Cass. 27/07/2016, n. 15564).

3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. 24 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, e art. 55, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, avendo il giudice di merito ritenuto erroneamente che la contribuente avesse perduto il diritto alla detrazione dell’IVA maturata a credito, solo per effetto della tardiva presentazione della dichiarazione annuale per l’anno 2005.

3.1. Il motivo è fondato.

Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di un contrasto giurisprudenziale sorto in seno ad essa, hanno affermato che la neutralità dell’IVA comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. s.u. 08/09/2016, n. 17757).

Dunque, la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere del credito d’imposta, esclude la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto alla detrazione (Cass. 13/06/2018, n. 15459; Cass. 03/04/2018, n. 8131; Cass. 23/02/2018, n. 4392).

Deve allora affermarsi che il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA, alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all’amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; ha conseguentemente errato la commissione tributaria regionale nel ritenere senz’altro che, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, il credito di imposta esposto nella suddetta dichiarazione, una volta accertati tutti requisiti per la detrazione – compreso, naturalmente, quello concernente il rispetto della necessaria c.d. “cornice biennale” -, non potesse essere utilizzato per contrastare la ripresa a tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria effettuata in sede di controllo automatizzato.

4. In definitiva, respinti i primi due motivi del ricorso e accolto il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversà composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Respinge il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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