Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28952 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 17/12/2020), n.28952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13658/2014 R.G. proposto da:

SO.TRA.CI. Società Trasporti Cisternati s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Fabio Gullotta, elettivamente domiciliata presso il

suo studio, in Roma via Ronciglione 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sardegna s.p.a. (C.F. …), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/01/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna, depositata il giorno 20 novembre 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18

settembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

SO.TRA.CI. Società Trasporti Cisternati s.r.l. (di seguito breviter Sotraci) impugnò la cartella di pagamento notificata, a seguito di un controllo automatizzato, da Equitalia Sardegna s.p.a., per IRES, IRAP ed IVA, relativi alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2005.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;

Sotraci formulò allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che con sentenza depositata il 20 novembre 2013 respinse il gravame.

Avverso la detta sentenza, Sotraci ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui risponde l’Agenzia delle Entrate con controricorso, mentre non ha spiegato difese Equitalia Sardegna s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.P.R. 24 ottobre 1972, artt. 54-bis e 60, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, poichè il giudice d’appello ha, erroneamente, ritenuto che la cartella di pagamento non dovesse essere preceduta dalla notifica di un avviso bonario.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 17/12/2019, n. 33344; Cass. 08/06/2018, n. 14949; Cass. 31/05/2016, n. 11292).

Ed è esattamente quanto accaduto nella vicenda a mano, dove pacificamente non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi, si legge in sentenza, di diverso versamento di imposte dichiarate, restando poi del tutto irrilevante la circostanza – pure affermata in ricorso dalla contribuente – che l’Amministrazione avrebbe comunque tentato, senza esito, la notifica di un avviso bonario, per la decisiva considerazione che siffatta preventiva comunicazione nella fattispecie non era affatto dovuta.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. 17 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, atteso che la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la cartella impugnata, nonostante la stessa difettasse della necessaria motivazione.

2.1. Il motivo non è fondato.

E’ sufficiente in proposito ricordare che la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente (Cass. 30/10/2014, n. 23133; Cass. 16/12/2011, n. 27140).

Del resto, proprio con riguardo alla cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, questa Corte ha già precisato che l’atto impositivo può essere motivato con il mero richiamo a tale dichiarazione, atteso che ii contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla stessa (Cass. 27/07/2016, n. 15564).

3. Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di motivare sul fatto storico della mancata notifica, pure tentata dall’Amministrazione, dell’avviso bonario.

Il motivo è in radice inammissibile, in quanto in quanto la ricorrente, da un lato, si duole di una questione – concernente la carenza di prova della notifica dell’avviso bonario – priva, come visto supra, di rilevanza ai fini della decisione e, dall’altro, lamenta non l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, come prescrive il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), bensì, appunto, la mancata pronuncia da parte del giudice d’appello su una eccezione formulata come uno dei motivi del ricorso originario della contribuente.

4. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 dei 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a quelle prenotate a debito, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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