Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28952 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10279/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata l’11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBI,W1D

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.A., in qualità di titolare della ditta individuale Latteria Montanari, veniva attinto da un avviso di accertamento con il quale era stata ritenuta, per quel che ancora qui rileva, l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA relativa e spese di carburante documentate con schede non compiutamente compilate quanto al chilometraggio.

Il contribuente proponeva ricorso, parzialmente accolto dal giudice di primo grado proprio con riferimento ai costi per carburanti con sentenza gravata di appello dall’Ufficio.

La CTR di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione ritenendo non necessario, ai fini della deducibilità dei costi per carburante e della detraibilità l’indicazione del chilometraggio nelle relative schede.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso che ha altresì depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia lamenta violazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4, in relazione al TUIR, art. 109 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Il giudice di appello non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che le schede carburante non erano compilate in ogni loro parte, in spregio a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte – cfr. fra le tante, Cass. n. 21941 del 19/10/2007, Cass. n. 24930 del 2011; Cass. n. 24409 del 2016; Cass. n. 16527 del 2017, Cass. n. 3168 del 2018, Cass. n.2905 del 2018. Principi ancora ribaditi, di recente, da Cass. n. 24291 del 2018, ove si è riaffermato che a norma del D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 1 e 2 la deducibilità del costo rappresentato dall’acquisto di carburante, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa che per la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del carburante stesso, è subordinata alla istituzione della apposita scheda carburante, conforme al modello allegato al citato Regolamento e contenente le annotazioni prescritte (tra cui la sottoscrizione per convalida dell’addetto alla distribuzione di carburante e l’indicazione del chilometraggio percorso). Sicchè l’inosservanza di tali prescrizioni non costituisce mera irregolarità formale, ma determinando una incertezza in ordine alla inerenza del costo al reddito di impresa, ne comporta la indeducibilità quale componente negativo e la indetraibilità della corrispondente Iva assolta.

Analogo principio è stato affermato con riguardo alle imposte anche dirette, avendo questa Corte ritenuto che la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa – cfr. Cass. n. 26539 del 2008, Cass. n. 24409 del 2016, Cass. n. 1717 del 2018.

Sulla base di tali argomenti, risulta evidente l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello, per avere ritenuto di potere giustificare le spese riportate da schede di carburante al di fuori delle specifiche eccezioni previste dalla disposizione sopra indicata (acquisti da parte dello Stato, di enti pubblici o di autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi del D.P.R. n. 444 del 1977, art. 6), senza considerare la necessità di valutare la documentazione presente agli atti alla luce dei principi sopra riportati.

Nè a diverse conclusioni può condurre il richiamo, operato dalla CTR al D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 106 del 2011.

Se, infatti, non può disconoscersi che il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011, introducendo il D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, comma 3-bis ha escluso dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti IVA che effettuino i rifornimenti utilizzando come unico metodo di pagamento le carte di debito, di credito e quelle prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. n. 605 del 1973, art. 7, comma 6, non risulta che il contribuente abbia mai dedotto, nè la CTR acclarato, che il suddetto fosse esente dalla tenuta delle schede in relazione allo strumento di pagamento utilizzato, nè essendo in discussione, per l’appunto, l’obbligo della tenuta delle schede.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo quanto alle censure concernenti i costi di carburante e l’esclusione della deducibilità degli stessi e della detraibilità dell’IVA.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizi odi merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo quanto alle censure concernenti i costi di carburante e l’esclusione della deducibilità degli stessi e della detraibilità dell’IVA.

Compensa le spese del giudizio di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico del M., liquidandole in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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