Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28952 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8921-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELIA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1574/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – M.F. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 settembre 2017 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto l’appello proposto avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione non spiega difese (risulta depositato un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione ad una non prevista udienza di discussione della causa).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza di appello ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni inidonea, contraddittorie ed illogiche per giustificare il rigetto del gravame.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di giustizia C-456/07.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, attesa la sostanziale mancanza della necessaria parte espositiva, che nel caso di specie è ridotta ad otto righe, di modo che questa Corte non è in grado di apprezzare per quali motivi la Commissione territoriale abbia disatteso la richiesta di protezione del M.F., quali ragioni quest’ultimo abbia proposto a fondamento dell’opposizione dinanzi al Tribunale dell’Aquila, quali argomenti abbia svolto il primo giudice al fine del diniego della protezione, quali motivi siano stati dedotti a fondamento dell’appello, quali argomenti abbia svolto la Corte territoriale nel disattendere l’impugnazione: senza di che la Corte di cassazione non è in grado di apprezzare quali questioni siano ancora aperte, quali eventualmente non lo siano per non essere state coltivate in sede di gravame, quali siano eventualmente nuove.

5.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è inammissibile.

5.2.1. – Il primo motivo è inammissibile giacchè volto a denunciare, peraltro in base ad una norma che non esiste, quale l’art. 134 c.p.c., n. 2, un vizio motivazionale, quale quello che si compendierebbe nell’avere la Corte territoriale escluso la sussistenza, in caso di rientro del richiedente nel proprio paese, il Bangladesh, di una situazione di violenza indiscriminata tale da costituire minaccia grave alla vita o alla persona, tenuto conto delle risultanze delle pertinenti fonti internazionali.

5.2.2. – Il secondo motivo è inammissibile giacchè è estraneo al vizio di violazione di legge, ossia non attiene al significato e alla portata applicativa della norma richiamata in rubrica, ma mira a contrastare la valutazione di merito effettuata dalla Corte territoriale, in base alle fonti internazionali richiamate in sentenza, circa la sussistenza, nel paese di provenienza, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C.

5.2.3. – Il terzo motivo è inammissibile per la stessa ragione, tanto più che il ricorrente non prova neppure a spiegare in che cosa consisterebbe la individuale situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione richiesta, essendo d’altronde il motivo carente del requisito dell’autosufficienza laddove fa riferimento allo svolgimento, da parte del M.F., di non meglio identificata regolare attività lavorativa che risulterebbe “dai voucher che si allegano”, e che, può supporsi, egli potrebbe aver prodotto in fase di merito, senza tuttavia che della collocazione temporale della produzione e della sua reperibilità in atti si sappia alcunchè.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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