Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28951 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15510/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato BENZI EMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALLERINI ALESSANDRA, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1652/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanissetta respinse l’opposizione proposta da O.O., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle domande di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Avverso tale ordinanza, lo straniero ha proposto appello che è stato respinto con sentenza emessa dalla Corte territoriale il 10.12.19, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili perché generiche, contraddittorie, emergendo da esse, peraltro, la non configurabilità di fattispecie legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poiché dalle fonti esaminate non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente in Nigeria vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; era da escludere anche la protezione umanitaria in mancanza di un significativo radicamento dell’istante in Italia.

O.O. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia erronea e carente motivazione in ordine alla valutazione della mancanza dei presupposti della protezione sussidiaria, e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14,10 e 16, per omesso esame della protezione umanitaria.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2 Cost. e 11 Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, non avendo la Corte d’appello effettuato una adeguata valutazione dei presupposti della protezione umanitaria, con riguardo alla comparazione tra la situazione attuale e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo, è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, avendo la Corte d’appello esaminato varie fonti aggiornate sulla regione di provenienza del ricorrente.

Il secondo motivo, sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è parimenti inammissibile in quanto diretto genericamente al riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale esclusa ogni forma d’integrazione del ricorrente in Italia, con esaustiva motivazione.

Considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso, nulla va provveduto sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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