Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28951 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10206/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DUSTY SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3549/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la Dusty srl, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, era stata annullata la cartella impugnata dalla società contribuente. La CTR ritenne che la produzione dei provvedimenti di sospensione della riscossione disposti in favore della suddetta, relativi alla pendente istruttoria sulla transazione fiscale ex art. 182 bis e ter, escludevano che l’Agente avrebbe potuto procedere alla notifica della cartella.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.58. La CTR avrebbe dovuto escludere di potere utilizzare i documenti prodotti in appello dalla contribuente. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. La CTR, per una più equa soluzione della controversia, avrebbe dovuto disporre l’acquisizione del provvedimento del 30.7.2014 con il quale erano state ritenute insussistenti le condizioni di ammissione dell’istanza di transazione fiscale nei termini indicati dalla società.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di rammentare che in tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado – cfr. Cass. n. 3661 del 2015. Si è poi aggiunto che laddove i documenti siano inseriti nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata – Cass. n. 24398 del 2016.

Orbene, è la stessa ricorrente ad avere riconosciuto che la società contribuente aveva prodotto i documenti – richiamati in atto di appello (riprodotto a pag.12 del controricorso Dusty srl) sui quali il giudice di appello ha fondato la decisione nel corso dell’udienza di primo grado – provvedimento di sospensione dell’esecuzione delle somme iscritte a ruolo portate dalla cartella impugnata del 16.11.2012 e dell’11.6.2012 – (v. pag. 7 controricorso soc. Dusty s.r.l. e pag. 4 terz’ultimo capoverso ricorso per cassazione), anche se oltre il termine ultimo richiesto per il deposito di nuova documentazione. Ne consegue che la censura espressa dall’Agenzia, che si è appuntata unicamente sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è infondata.

Anche il secondo motivo è infondato.

Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, al giudice di appello non è consentito ordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova, non potendosi considerare indispensabili, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, quelle prove che non siano state prodotti in giudizio per inadempienza – cfr. Cass. n. 25464 del 2015.

Si è pure aggiunto che l’istanza con la quale l’Ufficio solleciti l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, al fine di acquisire gli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente, è inammissibile, sia perchè si tratta di documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria che ha formulato la richiesta, ed è, quindi, in contrasto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, sia perchè manca il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell’onere della prova e legittima l’esercizio del potere di ufficio, costituito dall’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, sia, infine, quando, come nella specie, la predetta istanza sia formulata nel giudizio di appello, in ragione della possibilità per le parti di produrre, anche in questa sede, nuovi documenti, nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, – cfr. Cass. n. 26392 del 2010.

La censura esposta dall’Agenzia, radicalmente orientata a sostenere principi distonici rispetto a quelli testè rammentati, va dunque disattesa, non risultando che l’Agenzia non fosse essa stessa in condizione di acquisire e produrre la documentazione che la stessa assumeva esser rilevante ai fini del giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della società controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018.

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