Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2895 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2895 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscitto al n. 1338-2017 R.G. proposto da:
NISSOLINO CORSI SRL, in penna del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANTA
CROCE IN GERUSALEMME 1, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO GIANGU ALANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
DITTA INDIVIDUALE LIPARI MASSIMILIANO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI MURRO;

controricorrente

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di ROMA, depositata il 12/12/2016;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che

ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con i
conseguenti provvedimenti di legge.

Ric. 2017 n. 01338 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

Nissolino Corsi s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la
ditta individuale Lipari Massimiliano in persona del titolare chiedendo che fosse
dichiarata la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della
convenuta e la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Euro
17.126,00 a titolo di royalties e di quella di Euro 9.100,00 a titolo di penale,
oltre Euro 60.000,00 per il risarcimento del danno. La parte convenuta eccepì

clausola relativa al foro competente (art. 13 del contratto) con declaratoria di
competenza del Tribunale di Cassino. Con ordinanza di data 12 dicembre 2016
venne dichiarata la incompetenza del giudice adito a favore del Tribunale di
Cassino, ove aveva sede legale la convenuta. Osservò il Tribunale che il
contratto, dopo la sottoscrizione delle clausole dell’intero contratto, riportava
una “formula per clausole vessatorie” nella quale venivano richiamati
consecutivamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nei quali era
ricompresa anche quella relativa al foro competente e che alla luce di Cass. 11
giugno 2012 n. 9492 il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali o di
gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la
sottoscrizione indiscriminata di esse non comportava la validità ed efficacia di
quelle onerose.
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza Nissolino Corsi s.r.l.
sulla base di tre motivi. Sono state presentate scritture difensive. Il pubblico
ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.
Con il primo motivo dell’istanza di regolamento si denuncia errata
applicazione dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. e violazione degli artt. 28 e 29
cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il contratto prevede un autonomo
paragrafo debitamente evidenziato, autonomamente sottoscritto, e con il titolo
in grassetto “formula per clausole vessatorie” il quale recita testualmente che il
franchisee dichiara di avere esaminato e liberamente pattuito tutte le clausole
del contratto e di approvare specificatamente anche agli effetti degli artt. 1341
e 1342 cod. civ. gli articoli da 4 a 13, ciascuno con l’indicazione del titolo (l’art.
13 in particolare con l’indicazione “foro competente”) e che tale paragrafo
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l’incompetenza del giudice adito chiedendo che fosse dichiarata la nullità della

evidenzia sia che le clausole del contratto, ivi compresa quella sul foro
competente, sono state liberamente pattuite fra i due imprenditori sia che vi
era un richiamo seppur sintetico al contenuto dell’articolo, con veste grafica
idonea ad attirare l’attenzione sulle clausole aventi contenuto vessatorio o
comunque oneroso e con esclusione di sei articoli.
Con il secondo motivo si osserva che, anche nell’ipotesi in cui la clausola

sottoscrizione, sicché il giudice adito era comunque competente ai sensi
dell’art. 20 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si osserva che la condanna alle spese processuali, nella
misura di Euro 3.000,00, è del tutto irrituale e sproporzionata.
L’istanza è fondata, come da conforme parere del pubblico ministero.
Assorbente è il profilo della validità ed efficacia della clausola di determinazione
del foro competente.
Come esposto nel ricorso, il contratto prevede un autonomo paragrafo
debitamente evidenziato, autonomamente sottoscritto, e con il titolo in
grassetto “formula per clausole vessatorie”, recante, espressamente anche agli
effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli da 4 a 13, ciascuno con
l’indicazione del titolo (l’art. 13 in particolare con l’indicazione “foro
competente”). Non viene pertanto in rilievo la fattispecie alla base di Cass. 11
giugno 2012 n. 9492, richiamata nel provvedimento impugnato.
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei
contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia
sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa ed a
tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare
l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che
contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente
trascritta (Cass. 19 maggio 2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5
giugno 2014, n. 12708; 3 settembre 2007, n. 18525). Non osta all’efficacia
della clausola il richiamo cumulativo, in quanto quest’ultimo è accompagnato
dall’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola (Cass. 11
novembre 2015, n. 22984). La presenza di indicazione idonea a non far
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LI/

contrattuale sia ritenuta inefficace, il contratto reca “Roma” quale luogo di

dubitare del richiamo dell’attenzione del sottoscrittore esclude poi che rilevi la
circostanza che contestualmente siano state approvate anche altre clausole
onerose ugualmente evidenziate (Cass. 6 settembre 2005, n. 17797).
Le spese del processo relativo al regolamento di competenza, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Condanna la ditta individuale Lipari Massimiliano in persona del titolare al
pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali per il
regolamento di competenza, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo

/tA__\
Dott. ssa Adelaide Amendol

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