Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2895 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15167-2018 proposto da:

MONTALCINI IMPRESA SOCIALE SRL, in persona del legale rappresentate

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo STUDIO LEGALE PIAZZA-TERRACCIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO IMPARATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9561/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANI A, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “MONTALCINI IMPRESA SOCIALE” propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del suo appello contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro 2013, riferito al valore di avviamento di un ramo d’azienda.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società contribuente lamenta “error in procedendo et in iudicando”, in quanto la CTR avrebbe valutato in modo erroneo la documentazione prodotta, dal corretto esame della quale avrebbe potuto evincersi la tempestività del suo ricorso; che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso; che il presente ricorso è stato esaminato una prima volta all’udienza camerale del 13 giugno 2019, in esito alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di acquisire il fascicolo di merito;

che, una volta acquisito il fascicolo di merito, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna udienza camerale; che, alla luce della documentazione esaminata, l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente va dichiarato inammissibile;

che invero la società ricorrente, pur denunciando in via generica “error in procedendo et in iudicando” ha chiesto in realtà a questa Corte di valutare questioni fattuali non censurabili in questa sede, in tal modo trasformando il presente giudizio di legittimità in un nuovo e non consentito terzo grado di merito, nel quale discutere nuovamente il contenuto di documenti, già esaminati e valutati dalla CTR con argomentazioni non condivise dalla contribuente, al fine di ottenerne una valutazione a sè più favorevole (cfr. Cass. n. 08758 del 2017; Cass. n. 21381 del 2006).

che, infatti, la CTR, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha reiterato il giudizio di inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla società contribuente formulato in primo grado, avendo ritenuto, con valutazione di merito incensurabile nella presente sede, che la dedotta tempestività della spedizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società contribuente, asseritamente spedita il (OMISSIS), non aveva trovato riscontro negli allegati, in particolare nell’allegato n. 4, atteso che, in detto allegato, vi era solo la prova dell’intervenuta ricezione di detta istanza in data 1 aprile 2014, mentre la data di spedizione ((OMISSIS)) non era stata certificata da alcuna attestazione postale;

che quanto sopra è stato confermato dall’esame diretto del fascicolo di merito di secondo grado, effettuato dal collegio;

che, invero, questa Corte a sezioni unite, con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riferimento alla notificazione degli atti nel processo tributario a mezzo posta:

– che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dalla data dell’evento, che la legge considera equipollente a detta ricezione;

– che non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione del plico sia indicata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento del plico è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;

– che è inidonea a provare la data di spedizione la mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della stessa sull’avviso di ricevimento; pertanto, in tale ultima ipotesi, la tempestività della notifica del ricorso o dell’appello può essere provata solo da un attestato dell’agente postale, che certifichi avere ricevuto il plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (cfr. Cass. n. 11559 del 2018);

che, nella specie, la CTR ha rilevato come nel fascicolo della società ricorrente non è stato rinvenuto nè l’avviso di ricevimento munito della data di spedizione del ricorso con istanza di accertamento con adesione, indicata con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; nè la copia della distinta delle accettazioni, dalla quale poter evincere che la raccomandata a.r. inviata all’Agenzia delle entrate sia stata acquisita dal competente ufficio postale il (OMISSIS) e quindi in tempo utile per ritenere tempestiva la notifica del ricorso di primo grado;

che, pertanto, l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente va dichiarato inammissibile;

che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 4.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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