Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2895 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 798-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R.V.T., elettivamente domiciliato in ROMA

CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO SED

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2010 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata l’08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (v.

sanzioni).

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. A.R.V.T. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto di acquisto di un immobile acquistato coi benefici “prima casa”. La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle entrate, la CTR della Sicilia lo dichiarava inammissibile sul rilievo dell’intervenuta desistenza dell’Agenzia delle entrate, dato che alla memoria illustrativa il contribuente aveva allegato una lettera della SERIT con la quale era stato informato che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto all’annullamento totale dell’iscrizione a ruolo disposta a suo carico per l’imposta di registro e che, pertanto, non erano più dovute le somme di cui alla cartella impugnata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio depositando controricorso.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene che era stato disposto lo sgravio, a norma dell’art. 68 cit., delle somme iscritte a ruolo a seguito della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR era incorsa in errore di diritto nel qualificare come atto di autotutela lo sgravio effettuato.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile perchè è privo del requisito dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., non avendo la ricorrente riportato nel ricorso il testo della lettera inviata dalla SERIT al contribuente sulla quale la CTR ha basato il proprio giudizio. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA