Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28949 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 17/12/2020), n.28949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4613/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

SHAKER S.r.l., già SHAKER S.A.S. di L.L., L.L. e

S.C., tutte rappresentate e difese dall’avv. Claudio

Preziosi, (p.e.c. claudio.preziosi.avvocatiavellinopec.it),

domiciliate ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 222/9/13, pronunciata il

19.6.2013 e depositata il 4.7.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Shaker s.r.l., già Shaker s.a.s. di L.L., unitamente con le socie L.L. e S.C., impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, aveva rettificato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), tutte le rispettive dichiarazioni dal 1999 al 2006, procedendo alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni. Gli accertamenti erano conseguiti ad una verifica svolta dalla Guardia di Finanza che, avendo rilevato vendite non contabilizzate nell’anno 2004 per Euro 1.135,00 e verificato, nel corso del medesimo anno, una perdita di Euro 39.463,00, a fronte di ricavi per Euro 233.055,34, aveva poi esteso i controlli agli anni dal 1999 al 2006 i cui bilanci risultavano tutti chiusi in perdita. Dette perdite, a dire delle contribuenti, non avevano impedito loro la prosecuzione dell’attività, avendo beneficiato delle agevolazioni previste dal Patto Territoriale dei (OMISSIS).

2. La Commissione Provinciale riteneva legittimo il metodo induttivo di accertamento adottato dall’Ufficio, ma in considerazione della regolare tenuta delle scritture contabili e dei vincoli imposti dal Patto territoriale, rideterminava i maggiori ricavi accertati, nella minor misura di Euro 42.264,66, sicchè il maggior reddito di impresa veniva determinato in Euro 2.801,66.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 222/9/13, pronunciata il 19 giugno 2013 e depositata il 4 luglio 2013, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio finanziario e, in accoglimento dell’appello incidentale delle contribuenti, annullava gli avvisi di accertamento.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui le contribuenti resistono con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 luglio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ossia difetto assoluto di motivazione, avendo la C.T.R. affermato di aver apprezzato la prova di un aumento dei costi del personale e di quelli fissi dal 1999 al 2006 in relazione all’investimento connesso al Patto Territoriale, senza tuttavia chiarire da quali prove o documenti avesse dedotto inequivocabilmente l’esistenza dei maggiori costi sostenuti e la loro dipendenza causale dal predetto patto territoriale.

Con il secondo motivo deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, avendo i giudici di secondo grado ritenuto di modificare la percentuale di incidenza dei costi sui ricavi senza tuttavia spiegare il percorso dinamico del ragionamento che condurrebbe ad una tale apodittica conclusione.

Con il terzo e il quarto motivo deduce “omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, avendo la c.t.r. “omesso del tutto di prendere in esame le sopradescritte dinamiche dei ricavi e del numero dei dipendenti, che la avrebbero condotta a meglio riconsiderare la inesistenza del nesso di causalità tra la adesione al patto territoriale e la antieconomicità della gestione economica”.

2. I primi due motivi, entrambi afferenti a vizi motivazionali, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.

L’agenzia ricorrente, infatti, deduce l’apoditticità della motivazione con cui la C.T.R. ha affermato di aver apprezzato la prova di un aumento dei costi del personale e di quelli fissi dal 1999 al 2006 in relazione agli investimenti connessi all’adesione al Patto Territoriale dei (OMISSIS), senza tuttavia chiarire da quali elementi concreti avrebbe tratto la prova del rapporto causale tra il patto territoriale, gli obblighi connessi e i relativi costi. Ritiene altresì inspiegabile come i giudici di secondo grado abbiano potuto annullare immotivatamente gli avvisi di accertamento impugnati, pur non avendo ritenuto di modificare la percentuale di incidenza dei costi sui ricavi, visto che la C.T.R. non aveva considerato che all’asserito aumento di costi del personale e di costi fissi derivanti dagli impegni assunti con l’adesione al patto territoriale, era conseguito un consistente aumento dei ricavi e dell’occupazione a partire dall’anno 2001; ricavi che erano addirittura raddoppiati nel 2005 malgrado l’incremento minimo del personale.

Dette censure, ampiamente fondate, consentono di pervenire all’accoglimento del ricorso.

3. Invero la Commissione regionale, ha omesso di spiegare – in tal modo incorrendo nei denunciati vizi motivazionali – il percorso logico giuridico posto a fondamento del proprio convincimento, non esprimendo una compiuta valutazione circa i rilievi mossi dall’ufficio finanziario alle giustificazioni offerte dalla società contribuente e limitandosi ad esprimere un generico apprezzamento delle maggiori spese sostenute dalla società a seguito dell’adesione al Patto Territoriale dei (OMISSIS) che aveva determinato una maggiore incidenza del costo del personale e dei costi fissi e, quindi, le conseguenti perdite di bilancio.

L’asserita non anomalia dei bilanci chiusi in perdita dal 1999 al 2006 e il conseguente giudizio di illegittimità dell’adozione del metodo induttivo da parte dell’amministrazione finanziaria si esauriscono tuttavia in mere affermazioni prive di supporto logico, avendo i giudici d’appello indicato nella sentenza, quale elemento decisivo per giustificare le reiterate perdite di esercizio della società (per ben otto anni) la mera adesione al Patto territoriale anzidetto, senza tuttavia procedere ad una disamina logico-giuridica idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito per rendere comprensibili ai fini del conseguimento del profitto, i (eventualmente solo futuro) delle conseguenze concrete di tale scelta imprenditoriale. In particolare dalla lettura della motivazione nulla è dato sapere in ordine all’incidenza dell’adesione (avvenuta peraltro solo nel 2003), nè sugli obblighi contratti, nè tanto meno sull’entità dei vantaggi che avrebbero giustificato le notevoli perdite di esercizio, dal momento che i maggiori investimenti riguardavano semplici opere murarie effettuate su beni di proprietà di terzi.

Nessun chiarimento viene inoltre fornito dalla C.T.R. in ordine alle dinamiche dei ricavi notevolmente incrementati nell’arco temporale verificato, oltre che del numero dei dipendenti e della loro incidenza sia sui costi, che sui benefici, che la avrebbero condotta a meglio riconsiderare il nesso di causalità tra la adesione al Patto territoriale e l’antieconomicità della gestione economica rilevata dall’ufficio.

Risulta infine inspiegabile come la C.T.R. abbia potuto annullare immotivatamente gli avvisi di accertamento impugnati, pur non avendo ritenuto di modificare la percentuale di incidenza dei costi sui ricavi.

In conclusione, apparendo impossibile qualsiasi controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione, ricorre una tipica ipotesi di “motivazione apparente”; ossia di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento articolato nella sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. SU, 5 agosto 2016, n. 16599; SU, 7 aprile 2014, n. 8053 e SU, n. 22 settembre 2014, n. 19881; nonchè, Sez. 2, 25 febbraio 2014, n. 4488; Sez. 5, 18 settembre 2009, n. 20112).

4. Vanno pertanto accolti i primi due motivo del ricorso mentre restano assorbiti gli altri due. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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