Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28949 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9555/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA M. SOCIETA’ AGRICOLA DI M.M. & C. SS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2509/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 10/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dall’Azienda M. società agricola di M.M. & c. ss, ha riformato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro ed ipotecaria in relazione al mancato deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti per la fruizione del regime agevolato per la piccola proprietà contadina fruito dalla contribuente rispetto all’atto di compravendita di fondo agricolo del 26.6.2007.

Secondo la CTR l’esistenza del certificato richiesto il 15.6.2011 attestante retroattivamente il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, giustificava, in relazione al mancato decorso del termine di prescrizione triennale, il diritto all’agevolazione e la non debenza dell’imposta ordinaria. Anche a voler considerare che l’appellante dovesse prima corrispondere l’imposta ordinaria e successivamente chiedere il rimborso nel termine di prescrizione, doveva in ogni caso riconoscersi al contribuente il diritto alla compensazione fra imposta liquidata con l’avviso e imposta da rimborsare.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unica censura proposta l’Agenzia ricorrente deduce la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4. Avrebbe errato la CTR nel riconoscere il diritto all’agevolazione della parte contribuente che, in possesso di certificato provvisorio attestante il possesso dei requisiti all’atto dell’acquisto immobiliare – registrato il 26.6.2007 – aveva chiesto tardivamente il rilascio del titolo definitivo una prima volta il 9.3.2009, al quale era seguito il rigetto dell’istanza per carenze documentali ed una seconda volta il 20.5.2011.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ormai da tempo ritenuto che “…la L. n. 604 del 1954, art. 3 dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 art. precedente. Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente. E’ previsto poi che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5 dispone, infine, che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. L’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonchè il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decadenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr. Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. 5349 del 04/03/2013). Ne deriva che la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’acquirente non osta al recupero delle normali imposte da parte dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente non abbia prodotto il certificato nei termini decadenziali previsti….” – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21843 del 2016 – nemmeno giustificando la non imputabilità del ritardo – cfr. Cass. n. 20318 del 2017.

Orbene, la pronunzia impugnata, con motivazione errata in diritto, ha ritenuto di riconoscere al titolo definitivo rilasciato il 10.12.2011 (a fronte dell’atto negoziale del 26.6.2007) prodotto in giudizio dalla contribuente l’effetto sanante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in esame, senza invece considerare la natura decadenziale del termine di tre anni dal compimento dell’atto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto il ricorso introduttivo del contribuente va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità, tenuti anche conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali ormai appianati presso questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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