Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28948 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5123-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5473/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 5743/06/2019, depositata il 26 settembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, ha rigettato il suo appello principale, ed ha accolto quello incidentale di C.G., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto parzialmente il ricorso dello stesso contribuente contro il provvedimento di diniego di condono prot. n. 46250/2006, con il quale l’Amministrazione aveva comunicato il mancato perfezionamento del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, relativamente agli anni d’imposta 1998,1999 e 2001, per avere il contribuente pagato l’ultima rata con un giorno di ritardo.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis secondo il quale la definizione agevolata si perfeziona soltanto con l’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, ma tale saldo integrale non è avvenuto nel caso di specie, essendo stata pagata in ritardo di un giorno l’ultima rata.

Inoltre la ricorrente censura la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, non essendo tale norma applicabile al caso di specie, e comunque non essendo l'”errore scusabile”, ravvisato dalla CTR nell’adempimento tardivo, invocabile per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale quale il condono.

Il motivo è fondato.

Invero è pacifico, risultando dalla stessa sentenza impugnata, che il pagamento dell’ultima rata, dovuta dal contribuente per effetto della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, è avvenuto in ritardo.

La stessa CTR ha poi espressamente premesso che la stessa definizione può considerarsi perfezionata solo all’esito dell’integrale pagamento del dovuto, nei modi e nei termini previsti dalla norma, ed ha riprodotto, a supporto, la massima di cui a Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27822 del 31/10/2018, secondo cui “In tema di condono fiscale, la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha quale presupposto l’integrale pagamento nei termini e modi ivi previsti e le disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui alla stessa L. n. 289 del 2002, artt. 8,9,15 e 16 sono inapplicabili, in quanto le norme in tema di condono hanno carattere eccezionale, sicché non possono essere integrate in via interpretativa dalle norme generali dell’ordinamento tributario né da quelle dettate da altre forme di definizione comprese nella medesima legge.”.

Data tale premessa, la CTR ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie, nel quale il pagamento integrale non era avvenuto nel termine di legge e la fattispecie clemenziale non si era quindi perfezionata, la circostanza che il ritardo nell’adempimento dell’ultima rata fosse di un solo giorno giustificherebbe l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, norma intitolata “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate”.

Tuttavia la disposizione normativa appena richiamata (a prescindere dall’interpretazione, in termini di rilevanza dell’errore scusabile, che ne dà la CTR), non è applicabile al caso di specie né ratione temporis, né per le fattispecie astratte che essa espressamente individua e disciplina, che non coincidono con quella, sub fuclice, di tardivo adempimento dell’obbligazione derivante dal condono, come del resto rilevato dalla stessa CTR (“Per quanto riferita letteralmente solo ad alcune fattispecie…”)

Infatti, secondo questa Corte, ” In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie di “lieve inadempimento” di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3 – introdotto dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 3, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva – ricorrendone i presupposti, esclude la decadenza dalla rateazione solo nelle ipotesi di somme dovute ai sensi del detto D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, ovvero di versamento in un’unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 8, mentre non concerne il diverso caso previsto al medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14279 del 04/06/2018).

Tanto premesso, per completezza va aggiunto che questa Corte ha comunque in radice escluso, in tema di condono, la rilevanza di quell’errore scusabile che la CTR ha, nel caso di specie, solo astrattamente evocato, senza neppure individuarne i presupposti e gli elementi costitutivi, sovrapponendolo apoditticamente alla diversa fattispecie di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3.

Infatti, è stato chiarito che ” Nell’ordinamento tributario l’errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale (nella specie il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis).” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5105 del 28/02/2017).

Infine, non rileva il richiamo della CTR alla circolare n. 27/E del 2013 dell’Amministrazione, la cui parte trascritta nella sentenza è in realtà inserita in un più ampio contesto, riferito al caso del contribuente che, in tema di applicazione dell’istituto dell’acquiescenza all’avviso di accertamento, “intende beneficiare della possibilità offerta dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute” e provvede ” all’integrazione del dovuto”, “con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15.”.

Nessuno di tali elementi risulta, dalla sentenza impugnata, ricorrere nel caso di specie. E, comunque, le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020, ex plurimis).

Va quindi accolto il ricorso erariale e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per l’applicazione dei predetti principi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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