Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28948 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 17/12/2020), n.28948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2634/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SIGI S.r.l., in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 157/36/12, pronunciata il 24 settembre 2012, depositata

l’8 ottobre 2012 e notificata il 15 novembre 2012 e non il 15

ottobre 2012 come erroneamente indicato nel ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Milano, accoglieva il ricorso proposto dalla Coop. SIGI S.r.l. avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi della Cooperativa SIGI, essendo emerse, dal controllo incrociato con la Compas S.r.l., talune incongruenze in ordine ad una fattura non registrata, nè dichiarata, avente ad oggetto la vendita di stampi per Euro 453.600,00.

2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 157/36/12, pronunciata il 24 settembre 2012 e depositata l’8 ottobre 2012 e notificata il 15 novembre 2012 (e non il 15 ottobre 2012 come erroneamente indicato nel ricorso) confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che le contrarie ragioni opposte dall’appellante non fossero sufficienti a provare l’assunto dell’Ufficio, pur essendo documentati i rapporti commerciali tra la società Sigi e la società Compas.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente non ha opposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 luglio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo l’agenzia ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”, lamentando l’impossibilità di individuare il thema decidendum, le ragioni poste a fondamento del dispositivo ed il difetto di motivazione della sentenza che richiama per relationem la sentenza impugnata, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, che le censure proposte.

2. Il ricorso è fondato.

3. Come già affermato da questa Corte, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda, non potendo essere considerata valida la mera adesione acritica alla sentenza impugnata. Il mero richiamo per relationem alla decisione di primo grado, non soddisfa, infatti, l’obbligo motivazionale della sentenza, dovendo il giudice d’appello fornire, anche sinteticamente le ragioni per le quali la decisione sia condivisa (Cass. Sez. 5, 13 febbraio 2019, n. 7114; Sez. 5, 14 ottobre 2015, n. 20648).

3.1. Invero questa Corte ha affermato che la sentenza è nulla, sia sotto il profilo formale che sostanziale, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, quando la motivazione si limiti a dichiarare sufficienti i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che il giudice abbia ritenuto di condividere.

3.2. Nel caso di specie la C.T.R. si è limitata a ritenere “fondate e condivisibili le ragioni addotte dai primi giudici a fondamento della decisione assunta” e “che le contrarie ragioni opposte dall’appellante non siano sufficienti a provare l’assunto dell’Ufficio”, senza prendere in considerazione nè le contestazioni della contribuente la quale aveva sostenuto la falsità della fattura emessa e negato qualsiasi contatto con la Compas e le asserite forniture di sedie (OMISSIS) alla medesima, nè le doglianze dell’Agenzia, la quale aveva evidenziato che dall’analisi della scheda di mastro n. (OMISSIS) della Compas s.r.l., intestata al fornitore SIGI, emergeva l’acquisto degli stampi; che tale operazione era stata registrata nel registro degli acquisti e nel libro giornale della Compas s.r.l.; che già in data 28/5/2004 la SIGI aveva inviato alla Compas la propria offerta per la costruzione dei predetti stampi a riprova dei contatti tra le due società contestati dalla contribuente.

3.3. Invero non risulta alcuna disamina dell’atto di impugnazione, nè delle contrapposte ragioni della contribuente; la motivazione si compone di frasi del tutto generiche, con affermazioni che solo formalmente esprimono consapevolezza delle ragioni dell’appello e della documentazione su cui l’accertamento sarebbe fondato, senza alcun concreto riferimento alle une come alle altre, sicchè risulta del tutto impossibile un controllo sul percorso logico e sulla correttezza del ragionamento seguito dal giudice regionale (cfr. Cass., Sez. 5, 23 marzo 2017, n. 7402; Sez. 5, 14 ottobre 2015 n. 20648; Sez. 5, 27 luglio 2007 n. 16736).

4. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, perchè provveda in conformità al principio enunciato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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