Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28948 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9420/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO L., LA. E ASSOCIATI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAROYTA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5939/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Equitalia servizi di riscossione spa propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro lo Studio L., La. e Associati e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, ritenendo la notifica della cartella ad essa propedeutica affetta da nullità, in quanto effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso ed in mani del portiere, ma senza l’invio della seconda raccomandata.

Lo Studio L. si è costituito con controricorso. Non si è costituita l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 139 c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 4, D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente avrebbe errato la CTR nel ritenere che la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione fosse disciplinata dalle disposizioni relative alla notifica degli atti processuali effettuata dall’ufficiale giudiziario, pretendendo l’ulteriore invio di una seconda raccomandata in caso di consegna del plico postale al portiere.

Occorre premettere che il ricorso è ammissibile, dovendosi disattendere tanto l’eccezione correlata alla violazione della L. n. 53 del 1994 su notifica degli avvocati a mezzo PEC che quella fondata sulla violazione dell’art. 360 bis c.p.c..

Quanto alla prima, è sufficiente evidenziare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che “Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna” – cfr. Cass. S.U., 27 aprile 2018 n. 10266. Ne consegue l’infondatezza della censura espressa dalla controricorrente in ordine all’irritualità della notifica del ricorso per cassazione effettuato da Equitalia utilizzando il formato di firma digitale PAdES, anzichè quello CAdES.

Quanto alla seconda, diversamente da quanto opinato dal controricorrente la stessa è destituita di fondamento, ove si consideri che la sentenza impugnata, per quel che si dirà in seguito, non si è conformata all’orientamento che questa Corte ha ormai da tempo condiviso in ordine alle questioni oggetto del contendere.

Venendo al merito della censura della ricorrente, la stessa è fondata.

Ed invero, essendo pacifico che l’agente della riscossione abbia provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, della prodromica cartella di pagamento, v’è da osservare che questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 911 del 2012; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. 19771 del 2013; Cass. n. 16949 del 2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319 del 2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196 del 2014, Cass. ord. n. 3254 del 2016, Cass. n. 802 del 2018).

Orbene, nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento era stata notificata per posta ordinaria e correttamente consegnata al soggetto dichiaratosi “portiere”, ha errato la CTR nel ritenere sussistente l’obbligo per l’agente postale di osservare le disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c..

Nè assume rilievo la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 bis, aggiunta dal D.L. n. 78 del 2010, la stessa riferendosi alla ulteriore possibilità, conferita all’agente della riscossione, di eseguire la notifica della cartella con le forme di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta certificata, escludendo l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., senza innovare la disciplina vigente in tema di notifica diretta a mezzo posta da parte del medesimo agente della riscossione.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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