Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28946 del 17/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 17/12/2020), n.28946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16700/2014 R.G. proposto da:
S.M., quale socio accomandatario della cessata Pami
Antichità di M.S. & C. sas, rappresentato e
difeso dagli avv. Francesco D’Angelo, e Riccardo Lanza, con
domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Orefice, in Roma, via San
Tommaso d’Aquino n. 108;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– intimata/costituita –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 796/01/13, depositata il 19 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020
dal Consigliere Enrico Manzon.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 796/01/13, depositata il 19 dicembre 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 205/26/12 della Commissione provinciale tributaria di Roma, che aveva accolto il ricorso della Pami Antichità di M.S. & C. sas contro la cartella esattoriale IVA ed IRAP 2004. La CTR osservava in particolare che in sede di appello, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento, l’agenzia fiscale appellante aveva provato la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico della cartella di pagamento impugnata, sicchè non essendone stati dedotti “vizi propri”, ma appunto soltanto di detto atto impositivo, il ricorso introduttivo della lite doveva essere respinto.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il socio accomandatario della Pami Antichità, cessata nelle more processuali, deducendo un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 61, 58, poichè la CTR ha ammesso l’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, appellante alla produzione della prova documentale, non effettuata in prime cure, dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento presupposto della cartella esattoriale impugnata, essendo tale l’unico motivo di impugnazione dedotto con il ricorso introduttivo della lite.
La censura è infondata.
E’ infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che si intende ribadire, che “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01).
Il giudice tributario di appello ha deciso la controversia adeguandosi pienamente a tale arresto giurisprudenziale e traendone coerenti conseguenze.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante l’assenza di reale difesa da parte dell’agenzia fiscale intimata, che si è limitata a costituirsi tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versdamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, D.P.R. 115 del 2002, ex art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020