Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28945 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26046 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine al controricorso, dall’Avv.to Roberto Ferri, elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma Via Ipponio n.

8;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 237/21/2013, depositata in data 25 settembre

2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 237/21/2013, depositata in data 25 settembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da T.V. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 264/63/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 73, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, maggiore reddito imponibile, per l’anno 2003, ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, essendo emerso uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore;

– la CTR – nell’accogliere il gravame del contribuente e rimettere gli atti alla CTP di Roma – in punto di diritto, ha osservato che: 1) l’atto di appello spedito il (OMISSIS) e depositato il (OMISSIS), avverso la sentenza della CTP depositata in data 10.6.09, era tempestivo in quanto, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 6408 del 2013) – essendo incontestato che, nella specie, il contribuente non avesse ricevuto comunicazione nè della data dell’udienza di trattazione nè del dispositivo della sentenza di primo grado – il termine lungo ex art. 327 c.p.c., per l’impugnazione della sentenza aveva iniziato a decorrere dalla data in cui quest’ultimo – a seguito della richiesta del fascicolo di ufficio in data (OMISSIS) – aveva avuto conoscenza della sentenza a lui sfavorevole; 2) applicandosi al giudizio, introdotto prima della entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il termine lungo annuale di impugnazione, andava disattesa l’eccezione sollevata dall’Ufficio di intempestività dell’appello per essere stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del 3.9.2011 di notifica al contribuente della cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme contestate a seguito della sentenza di primo grado, i cui estremi erano riportati nell’avviso stesso; 3) nel merito, l’appello era fondato dato che la mancata comunicazione al contribuente della data fissata per l’udienza di discussione aveva comportato una insanabile lesione del contraddittorio;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente;

– il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 51 e 59, nonchè dell’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, per avere la CTR ritenuto tempestivo l’appello del contribuente aderendo a un orientamento minoritario della Corte di cassazione (Cass. n. 6048 del 2013; n. 6054 e n. 6055 del 2013) secondo cui il termine lungo per l’impugnazione delle sentenze di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, decorreva, per la parte cui non fosse stato debitamente comunicato nè l’avviso di trattazione nè il dispositivo della sentenza, dalla data in cui essa avesse avuto conoscenza di tali sentenze, ancorchè, in base all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la decadenza dall’impugnazione, indipendentemente dalla notificazione, si verificasse decorsi dodici (secondo la formulazione ante legem n. 69 del 2009) ovvero sei mesi (secondo la formulazione post legem n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della sentenza (Cass. n. 25320 del 2010; n. 19112 del 2010; n. 23323 del 2013, n. 2357 del 2013) con conseguente inammissibilità del proposto gravame;

– va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal contribuente (nel controricorso e ribadita in memoria) di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, essendo stata la censura specificamente articolata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed essendo l’esposizione dei fatti di causa e delle ragioni a sostegno del motivo proposto, con indicazione delle norme di diritto su cui si fonda, sufficiente per la comprensione del thema decidendum;

– il motivo è fondato;

– nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto tempestivo l’appello proposto dal contribuente oltre il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c., (nella versione applicabile ante modifica ex L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sul presupposto che – non essendo stato comunicato a quest’ultimo nè la data dell’udienza di trattazione nè il dispositivo della sentenza medesima – il termine per l’impugnazione fosse decorso dalla data in cui il contribuente aveva avuto conoscenza di tale sentenza, il che, nella specie, era coinciso con la richiesta da parte dello stesso del fascicolo di ufficio;

– nel processo tributario, come questa Corte – ribadendo il tradizionale orientamento (cfr, con riferimento al previgente contenzioso, Cass. 13978/00, 6952/96 e, con riferimento al contenzioso attualmente vigente, tra le altre Cass. 3112/00, 8133/01; 1014/03; 4333/2002, 6466/2002, 5278/2003, 6375/2006, 13066/06, 16004/2009,n. 12761/2011) e discostandosi da quello minoritario (Cass. n. 6048 del 2013, secondo cui nelle controversie in cui non risulti applicabile l’istituto della rimessione in termini dell’art. 153 c.p.c., comma 2, – introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – il termine lungo per impugnazione delle sentenza di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre, per la parte cui non siano stati debitamente comunicati nè l’avviso di trattazione dell’udienza (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22) nè il dispositivo della sentenza (citato D.Lgs., ex art. 37) dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze; v. anche Cass. n. 6054 e n. 6055 del 2013) – ha ripetutamente affermato che, “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. sez. 6-5, n. 9330 del 2017; sez. 5, n. 23323 dei 2013; Cass. 23545/2015);

– in particolare, va richiamato quanto già statuito da questa Corte (Cass. 23323/2013), in ordine al profilo della piena conformità ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario dell’interpretazione, seguita anche da questo Collegio, sui limiti rigorosi di ammissibilità dell’impugnazione tardiva, in quanto “diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa, e il principio di certezza delle situazioni giuridiche”. In simili ipotesi sono stati esclusi, in concreto, sia un contrasto con la Costituzione o la CEDU, “per inesistenza di qualsiasi minus ai diritti di difesa e di uguaglianza sanciti dagli artt. 3,24 e 113 Cost., stante la conoscenza del processo e, quindi, la possibilità per la parte di attivarsi a tutela dei propri diritti”, sia l’esistenza “di una incompatibilità puntuale con la normativa sovranazionale, CEDU o unionale” (Cass. n. 4457/2017; Cass. n. 13727/16; Cass. n. 919 del 2015; Cass. n. 19049 dei 2014; Cass. n. 23323 del 2013; Cass. n. 11114 del 2008, restando invece isolato il difforme precedente di Cass. n. 6048 del 2013);

– ancora questa Corte ha, di recente, ribadito che “il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2, trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, nè requisito di efficacia” (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003);

– è per questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nella fattispecie, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, a seguito della L. n. 69 del 2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass. 3277/2012); invero, è stato chiaramente precisato da questa Corte (Cass. 8151/2015) che “l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine già previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte e della prova del quale quest’ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013, che, subordina l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'”ignoranza del processo”, dovendo la parte fornire prova di “non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza – e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Cass. 8216 del 2013)”;

– nel caso di specie, tra il deposito della sentenza impugnata (10 giugno 2009) e la proposizione dell’appello (con ricorso depositato in data 4.5.2012) risulta decorso un termine superiore a quello di dodici mesi previsto, a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis nè risulta dimostrata da parte del contribuente l'”ignoranza del processo”, essendo quest’ultimo perfettamente a conoscenza della pendenza del processo, avendolo esso stesso instaurato;

– ne consegue che la CTR, nel rimettere gli atti al Giudice di primo grado dichiarando la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio, ha fatto erronea applicazione dei principi di diritto dianzi illustrati;

– sulla scorta di quanto sin qui illustrato resta assorbito il secondo motivo con cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR affermato che sarebbe stata “incontestata” la mancata ricezione da parte del contribuente della comunicazione sia della data di udienza che del dispositivo della sentenza di primo grado, ancorchè tale circostanza non fosse pacifica avendo l’Ufficio dedotto stante la assoluta incertezza circa l’ubicazione del domicilio eletto dalla parte processuale in primo grado presso il procuratore ivi costituito l’operatività, nella fattispecie, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, e la conseguente corretta comunicazione di quegli atti mediante il loro deposito nella segreteria della CTP;

– in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio in grado di appello proseguire stante la tardività del gravame;

– in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia dopo la proposizione dell’appello, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.; compensa tra le parti le spese del grado di appello; condanna il controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

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