Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28944 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8190/2020 R.G., proposto da:

la “PARSIFAL S.r.l.”, con sede in Salerno, in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Emiliano Amato, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

e:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 13 febbraio 2020 n. 798/13/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “PARSIFAL S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13 febbraio 2020 n. 798/13/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’IRES relativa all’anno 2012, a seguito di controllo formale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’8 maggio 2018 n. 9924/38/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’emanazione della cartella di pagamento era stata preceduta dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo formale. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 46, art. 36-ter, comma 4, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse regolarmente comunicato alla contribuente l’esito del controllo formale prima di emanare la cartella di pagamento.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dello stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 4 luglio 2014, n. 15311; Cass., Sez. 5″, 19 luglio 2018, n. 19326; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2019, n. 21093; Cass., Sez. 6-5, 15 luglio 2020, n. 15129; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, nn. 17129 e 17130).

Si tratta, quindi, di uno di quei casi in cui occorre una necessaria interlocuzione con il contribuente, atteso che al più incisivo “controllo” previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, rispetto alla “liquidazione” prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove la norma in esame prevede l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di comunicare i motivi della rettifica operata in un’apposita comunicazione da effettuare al contribuente (Cass., Sez. 65, 15 luglio 2020, n. 15129).

1.2 Ad ogni modo, se, secondo le istruzioni dell’amministrazione finanziaria (vedasi, in particolare, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 luglio 2001 n. 68/E, avente ad oggetto “Attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter”, secondo la quale: “La comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa”), l’inoltro della comunicazione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4, deve essere effettuata in forma di lettera raccomandata, onde acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa, esso tuttavia non costituisce un adempimento che dia luogo ad una attività notificatoria. La legge – anzi, per essere precisi – l’amministrazione, in funzione delle finalità conoscitive che la comunicazione assolve nel quadro delle attività di verifica che hanno titolo nel controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4, e della tutela del contribuente che in questo ambito si intende garantire, si premura di stabilire che la comunicazione sia inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento, ma non che essa sia fatta oggetto di notificazione, in quanto la legge non lo prevede e tantomeno tale formalità trova fonte nella disciplina di secondo livello (in termini: Cass., Sez. 5, 9 marzo 2016, n. 4591).

Da ciò discende de plano l’inapplicabilità delle disposizioni recate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, che, nella specie, non trovano ragione di essere richiamate, in quanto la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, che le rende applicabili agli atti dell’amministrazione finanziaria, concerne gli avvisi e gli altri atti “che per legge devono essere notificati al contribuente”, nella specie non ricorrendo all’evidenza né l’una né l’altra condizione: la comunicazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4, non ha, infatti, natura provvedimentale, si ché possa essere inquadrata nella categoria degli avvisi, non incarnando essa alcuna concreta funzione impositiva, che competerà, semmai, al ruolo e alla susseguente cartella di pagamento; né rientra tra gli altri atti indicati dalla norma, non essendone prevista dalla legge la notificazione (in termini: Cass., Sez. 5, 9 marzo 2016, n. 4591).

Conseguenza ulteriore di questo ragionamento è che, se la comunicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non debba essere notificata, non solo non sussiste la violazione delle richiamate norme della L. 20 novembre 1982, n. 890, ma neppure è consentito eccepire la violazione dello stesso del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4, perché, qualora la comunicazione sia stata fatta oggetto di invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tanto basta a rigore a soddisfare il dettato normativo, a nulla rilevando in contrario che il destinatario eccepisca di non averla ricevuta, la mancata ricezione non potendo essere imputata all’amministrazione finanziaria una volta che l’invio sia stato effettuato in conformità alla legge e alla corrente prassi operativa (in termini: Cass., Sez. 5, 9 marzo 2016, n. 4591).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva adempiuto l’obbligo della preventiva comunicazione alla contribuente dell’esito del controllo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dopo aver accertato che essa era stata, comunque, consegnata e ricevuta presso il precedente luogo di ubicazione della sede sociale (come si evince anche dalla riproduzione fattane nel ricorso per cassazione), giacché tale circostanza era presuntivamente significativa della sopravvivenza di un residuale collegamento con la destinataria (alla stregua di una sede secondaria, di un’unità operativa o di un recapito).

A tal proposito, è il caso di rammentare che questa Corte, in ipotesi analoga di notifica di cartella di pagamento ad una società presso un luogo già indicato quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso, ha affermato che “l’esistenza di un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l’attività della società si è svolta, valutato unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella di pagamento di incaricato alla ricezione degli atti, induce a ritenere che tale luogo costituisca (ancora) una sede operativa dell’ente e di escludere, per tale via, che lo stesso sia estraneo all’ente medesimo” (in termini: Cass., Sez. 5, 5 giugno 2020, n. 10694 – per un principio simile: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9240).

Per cui, valutandosi – al di là delle risultanze della pubblicità commerciale presso il registro delle imprese – che una sorta di tacita preposizione a ricevere le notifiche e le comunicazioni ivi recapitate possa essere implicitamente desunta dalla presa in consegna della lettera raccomandata e dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento per conto della destinataria, la contribuente veniva ad essere eventualmente gravata dall’onere di allegare e provare la cessazione di ogni residuale collegamento con il luogo da cui la sede sociale era stata trasferita. Là dove, invece, soltanto una generica contestazione è stata sollevata con riferimento alla ricezione della comunicazione da parte di persona ignota ed estranea alla contribuente stessa.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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