Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28942 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. III, 19/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20730 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce allegata in calce al ricorso, dagli avvocati Carlo

Porrati (C.F.: (OMISSIS)) ed L.E. (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

CONDOMINIO VILLAGGIO LOSIO (ORA SUPERCONDO-MINIO VILLAGGIO LOSIO)

(C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore, legale

rappresentante pro tempore, C.M. rappresentato e difeso,

giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati

Enrico Montobbio (C.F.: (OMISSIS)) e D.M.P. (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

nonché

O.G. (C.F.: (OMISSIS)), ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

rappresentanza di CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.

31/2018, pubblicata in data 3 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4

maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal Condominio Villaggio Losio (ora Super condominio Villaggio Losio) nei confronti di O.G., con l’intervento di Italfondiario S.p.A. in rappresentanza di Castello Finance S.r.l., C.L. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo che l’immobile pignorato era stato messo in vendita con l’indicazione di un diritto di passaggio su una strada condominiale in realtà insussistente, in quanto detta strada insisteva su area di sua proprietà esclusiva, libera da oneri. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Alessandria. La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre la C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Supercondominio Villaggio Losio, che propone ricorso incidentale condizionato.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 949,1350,2697 e 2725 c.c. e artt. 115 e 619 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la ricorrente, la corte di appello avrebbe valutato in modo non conforme a diritto le prove prodotte nel corso del giudizio dalle parti a sostegno dei propri assunti, nonché le risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado, pervenendo così all’erronea conclusione della effettiva esistenza di una strada di proprietà condominiale che raggiungeva il cancello di ingresso della proprietà della O. oggetto di espropriazione; avrebbe inoltre male individuato gli oneri probatori gravanti sulle parti in relazione alla natura dell’azione esperita, avrebbe valutato documenti non regolarmente prodotti in giudizio dalle parti stesse ma illegittimamente acquisiti dal consulente tecnico di ufficio e, comunque, avrebbe tenuto conto di elementi di prova che non potevano essere presi in considerazione in relazione alla sussistenza di diritti reali, che richiedono a pena di nullità, per la loro costituzione, atti scritti.

Le indicate censure non sono però illustrate in modo sufficientemente chiaro e specifico e con adeguati richiami al contenuto degli atti e documenti rilevanti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Esse finiscono così per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto operati dalla corte di merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

In particolare, nessuna delle censure di violazione di legge avanzate con l’unico motivo del ricorso (che risulta formulato in gran parte attraverso il diretto richiamo del contenuto della sentenza di primo grado) risulta sufficientemente specifica e concludente.

1.1 Le censure di violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. non colgono adeguatamente la effettiva ratio della decisione impugnata e non sono articolate con la necessaria specificità.

La corte di appello, nel disattendere l’eccezione del condominio procedente di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla C., ha escluso che la domanda da quest’ultima proposta potesse essere qualificata come azione negatoria di servitù, ma ha contestualmente affermato che la qualificazione della predetta domanda non aveva alcun rilievo ai fini della decisione. Tale ultima affermazione non risulta adeguatamente censurata, con l’indicazione specifica delle ragioni per cui essa avrebbe in qualche modo comportato l’erroneità della decisione della corte di appello, in particolare sotto il profilo dell’individuazione dell’onere della prova.

Anzi, è la stessa ricorrente a dare atto che la corte di appello ha in realtà espressamente (e a suo dire correttamente) affermato che era la parte opposta a dover provare la sussistenza del diritto di passaggio oggetto di contestazione (cfr. pag. 9, righi 14/16, e pag. 10, righi 7/9, del ricorso).

Le censure in esame, dunque, nella sostanza sono dirette a contestare la valutazione di sufficienza di tale prova, ritenuta dai giudici di appello sulla base degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio: esse si risolvono, in definitiva, in una contestazione della valutazione delle prove, valutazione che è riservata al giudice del merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

1.2 Le censure di violazione degli artt. 1350 e 2725 c.c. sono, per un verso, manifestamente infondate in diritto e per altro verso, non colgono del tutto il senso della decisione impugnata.

La corte di appello non ha ammesso prove non scritte in relazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali: essa ha in proposito preso in considerazione in primo luogo i titoli di proprietà prodotti dalle parti (non è del resto contestato che la C. avesse prodotto in giudizio il titolo di acquisto del proprio immobile e che il condominio avesse prodotto il titolo di acquisto dell’immobile pignorato in danno della O.).

Solo al fine di interpretare l’esatto contenuto di detti titoli, onde individuare, sulla base della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti (oggettivamente incerta), l’estensione in concreto dei diritti reali con tali atti costituiti, ha preso in considerazione gli ulteriori elementi di prova emergenti dagli atti.

Si tratta, quindi, di accertamenti di fatto relativi alla ricostruzione dell’effettivo contenuto di atti negoziali (scritti), sostenuti da adeguata motivazione, non censurabile in sede di legittimità, con riguardo ai quali la ricorrente non deduce neanche l’eventuale violazione delle disposizioni normative in tema di ermeneutica negoziale.

E’ opportuno altresì osservare, in proposito, che la ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe preso in considerazione documenti non prodotti dalle parti ai fini della decisione, ma non chiarisce in modo sufficientemente specifico quali sarebbero tali documenti, con adeguato richiamo del relativo contenuto e dell’incidenza che il loro esame avrebbe avuto sull’esito del giudizio.

In realtà, come anticipato, la decisione impugnata risulta fondata sulla valutazione dei titoli di acquisto degli immobili della C. e della O., certamente prodotti dalle parti, e solo il contenuto concreto di tali titoli (cioè la volontà negoziali in essi espressa) risulta, del tutto correttamente, ricostruito anche sulle base delle emergenze delle consulenze tecniche prodotte dalle parti e/o disposte di ufficio: dunque, la decisione non si fonda direttamente sull’esame di documenti non prodotti regolarmente in giudizio dalle parti.

Trattandosi di ricostruire (in fatto) l’effettiva volontà negoziale espressa nei titoli prodotti regolarmente in giudizio con i quali le parti avevano acquistato le rispettive proprietà immobiliari, i giudici di appello hanno ritenuto di poter valutare a tal fine, quali elementi di prova, tenendo conto delle emergenze delle consulenze tecniche (di parte e di ufficio), i richiami effettuati nei titoli stessi alle previsioni del regolamento di condominio (in relazione al cui contenuto, peraltro, sebbene il regolamento integrale non sia stato prodotto, non risultano specifiche contestazioni), nonché gli ulteriori elementi di prova regolarmente acquisiti al giudizio.

Ciò deve certamente ritenersi corretto sotto il profilo processuale e sostanziale, dal momento che – secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità l’accertamento dell’estensione dei diritti reali deve avvenire sulla base dell’esame dei titoli di proprietà, ma “il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene di cui si controverte con quello descritto nel titolo costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l’adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati”, onde il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (cfr., in proposito: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4068 del 10/12/1975, Rv. 378369 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4732 del 21/07/1988, Rv. 459578 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21834 del 17/10/2007, Rv. 599567 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013, Rv. 628758 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013, Rv. 628758 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 19/01/2018, Rv. 646672 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 – 01).

Anche sotto tale profilo, dunque, le censure di violazione di norme di diritto risultano infondate e si risolvono, in sostanza, in una inammissibile contestazione della valutazione delle prove.

1.3 Non risultano illustrate in modo sufficientemente specifico le censure di violazione degli artt. 115 e 619 c.p.c..

In proposito è peraltro opportuno osservare che l’ambito applicativo dell’art. 619 c.p.c., risulta individuato dalla corte territoriale in senso favorevole all’ammissibilità dell’opposizione della C., essendo stata disattesa l’eccezione in proposito avanzata dall’opposto condominio.

Comunque, le censure di violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., non risultano articolate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto).

1.4 Nel ricorso (in particolare a pagina 12) è avanzata infine una questione relativa all’affermazione della corte di appello in ordine al giudicato formatosi sulla “esistenza della strada indicata”.

Si tratta di una censura il cui senso non risulta sufficientemente chiarito nel ricorso.

In particolare, non viene adeguatamente chiarito dalla ricorrente per quale ragione avrebbe assunto un concreto rilievo ai fini della decisione l’affermazione della corte di appello in proposito, che pare invece semplicemente costituire un riferimento – del tutto scontato e irrilevante ai fini della controversia al fatto pacifico che la strada per accedere all’immobile della O. esisteva di fatto ed era stata pacificamente da questa utilizzata per anni prima del giudizio.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e art. 619 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c.”.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in virtù della dichiarazione di inammissibilità di quello principale.

3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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