Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28942 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 17/12/2020), n.28942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10666/2013 R.G. proposto da:

F.O., rappresentato e difeso avv. Domenico D’Arrigo, con

domicilio eletto in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio

dell’avv. Paola Ramadori;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 34/20/2012, depositata l’8 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 34/20/2012, depositata l’8 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello principale proposto da F.O. nonchè quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 72/12/201 della Commissione provinciale tributaria di Milano che, pur disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dei ricorsi del contribuente, li aveva comunque respinti nel merito. La CTR osservava in particolare che il gravame del F. doveva considerarsi infondato in punto di attribuzione della responsabilità personale al medesimo per le sanzioni irrogate a seguito degli atti impositivi impugnati; che il gravame incidentale dell’Agenzia delle entrate era altresì infondato, non potendosi avere dubbi circa la tempestività dei ricorsi introduttivi della lite.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Nelle more del giudizio il F. ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta definizione ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Con nota depositata il 9 giugno 2020 l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che l’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, ha dato conferma dell’avvenuta cessazione della materia del contendere nei termini indicati con detta memoria dal contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente in allegato alla memoria con la quale è richiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed altresì della nota confermativa depositata dall’avvocatura erariale, va dichiarata l’estinzione del giudizio per tale causa e conseguentemente va esclusa la sussistenza in capo al ricorrente dell’obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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