Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28942 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28007/2013 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA “(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 6, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO ZAMBELLI;

– ricorrente –

contro

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/06/2013 R.G.N. 503/2012.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata a pagare a F.M.A., medico dipendente dell’Azienda, addetta al Laboratorio di Analisi Chimiche Cliniche, il compenso correlato al lavoro prestato oltre l’orario ordinario di lavoro, oltre quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 65, comma 3 del CCNL del comparto Area Dirigenza Medica e Veterinaria non trovava applicazione nei casi, quali quello dedotto in giudizio, in cui il ricorso massiccio al lavoro straordinario era stato lo strumento ordinario per far fronte alle disfunzioni organizzative del reparto ed alla scopertura degli organici;

3. avverso questa sentenza l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (anche Azienda, di seguito) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso F.M.A.;

4. alla Adunanza Camerale del 24.10.2018 il Collegio, rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione della Adunanza Camerale era stata effettuata al difensore della controricorrente avvocato Pierluigi Boiocchi il quale si era cancellato dall’Albo, ha rinviato la causa a nuovo a ruolo ed ha mandato alla cancelleria per la comunicazione alla parte personalmente.

Diritto

CONSIDERATO

5. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 65, comma 3 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria in data 5.12.1966, dell’art. 14 del CCNL della stessa area in data 3.11.2005, D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 5, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, dell’art. 28 del CCNL Integrativo dellà Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale in data 10.2.2004, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

6. assume che la contrattazione collettiva richiamata in rubrica ha escluso il diritto del dirigente medico al pagamento del lavoro straordinario, ha previsto un trattamento globale onnicomprensivo e ha stabilito che l’eventuale superamento dell’orario di lavoro è, comunque, compensato dalla retribuzione di risultato, da sempre erogata in favore della controricorrente;

7. addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che: gli obiettivi da raggiungere erano stati “confezionati su misura” in relazione alle risorse disponibili; i criteri di accreditamento regionale non erano sindacabili da parte del giudice ordinario; le prestazioni rese dalla controricorrente avevano avuto ad oggetto la normale e routinaria attività di reparto programmata; le quote retributive aggiuntive attribuite al dirigente medico costituiscono elemento compensativo della globale prestazione di lavoro; non vi era stata formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario di servizio;

in via preliminare:

8. va rilevato che alla controricorrente è stato comunicato l’avviso di fissazione della odierna udienza;

9. vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente con riguardo ad entrambi i motivi del ricorso perchè questi, seppure formulati con una tecnica espositiva di non agevole lettura (la trascrizione di stralci di precedenti favorevoli della stessa Corte di Appello è seguita da quella relativa ai brani della decisione impugnata con inserimento di argomentazioni difensive), colgono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la censurano in diritto con argomenti idonei a confutare il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, al quale contrappongono una diversa interpretazione della normativa contrattuale rilevante nella fattispecie, senza “lasciare in sospeso” le argomentazioni difensive sviluppate a sostegno delle censure;

10. la ricorrente, infatti, per escludere la fondatezza della pretesa azionata dalla controricorrente, fa leva sull’art. 17, comma 2 CCNL Area Dirigenza Medica Sanitaria e Veterinaria (trasfuso nell’art. 16 del CCNL 8/6/2000 per la stessa area e nell’art. 14 del CCNL 3.11.2005), e sull’art. 65, comma 3 (non modificato dalla contrattazione collettiva dell’8.6.2000 e del 3.11.2005;

11. nel merito il ricorso è fondato;

12. questa Corte nelle sentenze nn. 10322/2017, 7921/2017, 7348/2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggi dedotta in giudizio, ha ribadito il principio affermato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 9146 del 2009, secondo cui “l’art. 65 del c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poichè la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli”;

13. le pronunce del 2017 richiamate nel punto 11 di questa sentenza hanno affermato che la lettura sistematica delle norme contrattuali evidenzia che la disciplina collettiva quando ha inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo ha previsto, osservando anche che “non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario”;

14. le decisioni innanzi richiamate hanno osservato che le parti collettive, anche al fine di armonizzare la disciplina della dirigenza medica con i principi che regolano nel settore pubblico il rapporto dirigenziale, hanno reso del tutto residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario, condizionandola, comunque, alla previa autorizzazione dell’ente datore di lavoro ed hanno rilevato che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale;

15. nelle richiamate pronunce del 2017, relative ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.2000, è stato anche affermato che le parti collettive, nel disciplinare il “trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, hanno previsto, all’art. 62, la costituzione di un fondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro” (comma 2) ed al comma 3 hanno stabilito che “per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui del D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115;

16. ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte innanzi richiamate deve essere data continuità poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio e perchè le disposizioni contenute nel CCNL del 31.11.2005 non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (Cass. 28787/2017, 8958/2012);

17. l’art. 60 del CCNL del 3.11.2005 dispone che nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno, l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica, il CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997, il CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica;

18. l’art. 14, dopo avere ribadito che i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, e che i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, dispone che l’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato e che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, let. g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G)”;

19. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento;

20. ai richiamati principi di diritto non si è attenuta la Corte territoriale, che ha ritenuto fondata la domanda azionata con il ricorso di primo grado, pur non essendovi contestazione fra le parti in merito alla avvenuta liquidazione della retribuzione di risultato e alla assenza di una espressa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario;

21. la sentenza impugnata, va, pertanto, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la originaria domanda deve essere rigettata nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2;

22. le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito vanno compensate in quanto il ricorso di primo grado è stato proposto in data antecedente alle pronunce di questa Corte che hanno interpretato le disposizioni contrattuali qui rilevanti;

23. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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