Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28941 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21419/2014 proposto da:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio del’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISZONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/07/2014 R.G.N. 219/2014.

Fatto

RITENUTO

1. Che con la sentenza n. 715/2014, la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nei confronti di L.M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Aosta, ha ridotto la condanna al pagamento, oltre al capitale, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Il L., insegnante di scuola media di II grado, appartenente ai ruoli regionali sino al 31 agosto 2012 e dal 1 settembre 2012 ai ruoli nazionali, conveniva in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta e, premesso di essere stato collocato fuori ruolo dal 28 febbraio 2005 al 31 agosto 2009, a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere destinato allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche site all’estero, chiedeva l’accertamento del proprio diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all’estero, senza la trattenuta dell’indennità integrativa speciale, con la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nel complessivo importo di Euro 29.337,35, oltre interessi o rivalutazione monetaria.

3. Il Tribunale di Aosta dichiarava il diritto del lavoratore a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all’estero e, ritenuta la prescrizione dei ratei fino al gennaio 2008, condannava la Regione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 10.227,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle scadenze al saldo.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Regione Valle d’Aosta prospettando due motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso L.M..

6. In prossimità dell’adunanza camerale la Regione autonoma Valle d’Aosta ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che prima di esaminare i motivi di ricorso, va premesso che è incontestato tra le parti che il lavoratore nel periodo oggetto del giudizio veniva collocato fuori ruolo, prestando servizio presso istituzioni scolastiche estere (dal 28 febbraio 2005 al 31 agosto 2009), e che la Regione operava nei suoi confronti la trattenuta dell’indennità integrativa speciale dal trattamento retributivo.

Il diritto del lavoratore a percepire l’indennità integrativa speciale durante il periodo di collocamente fuori ruolo per lo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche site all’estero, è stata riconosciuta dalla Corte di Appello dal 2008 (attesa la dichiarazione di prescrizione del pregresso, con statuizione non devoluta al vaglio di questa Corte), facendo applicazione, in relazione all’applicabilità al periodo in contestazione dell’art. 76 del CCNL comparto scuola del 2003 e relativa nota a verbale, dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 17134 del 2012.

L’art. 76 cit., stabiliva al comma 3: “A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”.

La relativa nota a verbale prevedeva: “Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti”.

Con la citata sentenza n. 17134 del 2C)12, richiamata dalla Corte d’Appello, si è affermato che le parti sociali “hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell’I.I.S.. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell’I.I.S., stabilita nella nota a verbale dell’art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all’estero”.

La Corte d’Appello, quindi, dopo avere richiamato la disciplina legislativa e contrattuale che regola la fattispecie in esame, ha fatto applicazione del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 17134 del 2013, resa nel giudizio instaurato del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, comma 3, secondo cui: “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003, va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.

2. Va, altresì, premesso che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato (Cass., n. 19507 del 2014).

3. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del CCNL 24 luglio 2303, dell’art. 2 del CCNL 7 dicembre 2005, e dell’art. 78 del CCNL 29 novembre 2007, nonchè dell’art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume la ricorrente che con l’art. 76 del CCNL 24 luglio 2003 era stato disposto il conglobamento della voce “indennità integrativa speciale”, prevista dalla L. n. 324 del 1959, art. 1, nello stipendio tabellare.

La struttura della retribuzione del CCNL del 2003 trovava conferma nei successivi contratti collettivi.

In particolare, l’art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005, rubricato “Aumenti della retribuzione di base” prevedeva: “Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’alle-gata Tabella A, alle scadenze ivi previste”.

Analogamente l’art. 78 del CCNL 29 novembre 2007, stabiliva, tra l’altro: “Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste”.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che l’interpretaziuone della disciplina di settore effettuata dalla sentenza Cass. n. 17134 del 2013, posta dalla Corte d’Appello a fondamento della propria decisione, viola i fondamentali criteri ermeneutici dati dal tenore letterale della norma e dalla volontà delle parti ex art. 1362 c.c..

Nel limitare la portata del richiamo effettuato dai CCNL del 2005 e del 2007 al CCNL del 2003 con riguardo al solo conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la giurisprudenza di legittimità avrebbe dato una lettura parziale dell’art. 76, comma 3, del CCNL, in quanto non avrebbe tenuto conto della clausola di invarianza contenuta nel medesimo comma 3.

Inoltre, avrebbe considerato come disposizione autonoma la nota a verbale, che invece si limitava ad offrire una mera precisazione, e che pertanto doveva intendersi richiamata anch’essa, per effetto del richiamo dell’art. 76, comma 3.

In ragione di tale interpretazione parcellizzata, pertanto, la Corte riteneva erroneamente che il rinvio all’art. 76, operato dai successivi contratti collettivi dovesse intendersi riferito solo al conglobamento e non anche alla clausola di invarianza.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 324 del 1959, art. 1 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’Appello, ignorando e violando la disciplina dell’indennità integrativa speciale, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, ha affermato la non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della I.I.S. nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata – del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni – dell’assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della I.I.S., quale componente dello stipendio tabellare, e l’assegno stesso.

Ad avviso della ricorrente l’incompatibilità tra assegno di sede estera ed indennità integrativa speciale prescinde dall’eventuale conglobamneto dell’indennità nello stipendio tabellare, e l’art. 76,

comma 3, deve essere interpretato in conformità, oltre che dell’art. 1362 c.c., del combinato disposto della L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 3, lett. d) e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, che preclude l’erogazione dell’ex indennità integrativa speciale al personale in servizio all’estero che percepisca un assegno di sede.

La ricorrente, infatti, richiama la previsione di cui alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), istitutiva dell’indennità integrativa speciale (come modificata dalla L. n. 185 del 1960) secondo cui l’indennità integrativa speciale “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe”, e sostiene che, nella perdurante vigenza di tale disposizione, l’incumulabilità di tale indennità prevista dal CCNL del 24 luglio 2003 continuava ad essere operante nonostante il mancato espresso richiamo da parte dei CCNL successivi.

Riprende, altresì, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’indennità integrativa speciale era finalizzata all’adeguamento della retribuzione al costo della vita, e che analogo obiettivo era perseguito dall’assegno di sede, percepito dagli insegnanti all’estero.

5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

Ritiene il Collegio che devono essere confermati i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 17134 del 2013, ai quali si intende dare continuità, atteso che l’esame delle censure proposte dalla ricorrente non conduce ad un diverso esito.

5.1. Dall’esame del quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento, anche richiamato dalla ricorrente (CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003, art. 76 rubricato “Aumenti della retribuzione base”; successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007, art. 78, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; art. 2 CCNL 7 dicembre 2005, richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL 29 novembre 2007, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis – dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l’assegno di sede), già preso in esame compiutamente – anche con riguardo alla clausola di invarianza che è riportata nella sentenza in

uno all’intero contenuto dell’art. 76 cit. – da questa Corte con la

sentenza n. 17134 del 2013, si conferma un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all’art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall’art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sodoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo che prevedeva, come detto, il c.d. conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

5.2. Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell’indennità integrativa speciale.

5.3. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell’art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all’estero.

Va rilevato, in proposito, che le interpretazioni delle clausole contrattuali, contenute nelle note a verbale, si intendono riferite alla data in cui le stesse sono state rese e, quindi, in sede applicativa si deve tenere conto, così come per le disposiziori contrattuali oggetto del chiarimento, delle eventuali modifiche sopravvenute per effetto di interventi legislativi o negoziali.

Consegue a ciò che correttamente la Corte d’Appello ha affermato, non in ragione di una presunta autonomia della nota a verbale – come prospetta la ricorrente – ma in ragione del ruolo attribuito alle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva in relazione alla determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45), che le stesse, non avendo reiterato, a differenza di quanto riguardava il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota, non avevano voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta dell’indennità per il personale in servizio all’estero.

5.4. Conforta questa interpretazione l’ulteriore rilievo che l’art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disporre che: “Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”, non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.

5.5. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, come statuito nella sentenza n. 17134 del 2013, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata – del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni – dell’assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo Funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l’assegno stesso.

5.6. In proposito, nel confermare l’orientamento già espresso da questa Corte, va disattesa la censura della ricorrente volta a sostenere l’incompatibilità delle suddette indennità.

5.7. L’indennità integrativa speciale – istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall’anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364).

In conformità all’indicata evoluzione dell’istituto, mentre il CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, all’art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l’indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il CCNL del 24 luglio 2003 (normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003), all’art. 75, ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l’indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo CCNL del 29 novembre 2007 – art. 77 -, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009).

L’importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l’istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all’esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell’indennità integrativa speciale come all’epoca configurabile.

Se, dunque, originariamente l’indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull’assegno base per il trattamento economico del personale all’estero, nel senso che serviva all’adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all’estero perchè, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità.

Successivamente, con il venir meno dell’originaria connotazione calmieratrice dell’indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058).

Pertanto, va disattesa la prospettata incompatibilità tra I.I.S. e indennità di sede, in ragione di una asserita equiparazione funzionale, come dedotta dalla ricorrente nel censurare l’interpretazione dell’art. 76, comma 3, del CCNL, operata dalla Corte d’Appello nel richiamare la sentenza Cass. n. 17134 del 2013.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.500,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15%, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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