Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2894 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24789-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., quale trustee del TRUST ALBATROS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO PALLUFIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 428/24/18 depositata in data 31 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5343/47/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dal trust “Albatros” per l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta complementare di donazione relativo all’anno 2013 notificato al solo trust, e non al beneficiario o al trustee;

– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo in particolare che il trust in quanto tale non poteva essere considerato soggetto passivo in relazione all’atto di segregazione patrimoniale costituente vincolo di destinazione, mentre il presupposto impositivo si era realizzato in capo al beneficiario e al trustee;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia

delle entrate deducendo un unico motivo;

– G.M., trustee del Trust Albatros, ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, non può trovare accoglimento l’eccezione della controricorrente di giudicato e conseguente improcedibilità del ricorso perchè l’appello sarebbe stato indirizzato nei confronti del solo trust, ossia di un soggetto inesistente e non più parte processuale. Infatti, dal punto di vista processuale, non solo dalla lettura del controricorso non risulta che la questione sia stata portata avanti al giudice di appello e la sentenza della CTR, favorevole alla contribuente, non ne dà conto e questo esclude possa parlarsi di giudicato, ma in ogni caso, il trustee si è costituito nel presente processo di legittimità con controricorso, e va rammentato che “In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un “trust” in persona del suo legale rappresentante presenta un difetto strutturale che può essere sanato esclusivamente con la costituzione del “trustee” in quanto il “trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, che costituisce l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015, Rv. 638197 – 01). Inoltre, la soggettività del trust è proprio la questione controversa, affermata in ricorso e negata in controricorso e, quindi, dev’essere esaminata, nei termini che seguono;

– Con l’unico motivo proposto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, per aver la CTR ritenuto che il trust sia privo di soggettività giuridica ai fini dell’applicazione delle imposte;

– La censura è infondata. Oltre all’autorevole precedente della Sezione tributaria della Corte che precede, in termini, va rammentato anche il concorde insegnamento reso da altra Sezione di questa Corte sulla soggettività del trust, secondo cui: “L’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384 – 02);

– Inoltre, quanto alla notifica di titolo esecutivo nei confronti del solo trust, è stato chiarito che: “Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711 – 01);

– Orbene, dai principi giurisprudenziali che precedono, si desume univocamente che debitore, unico legittimato passivo delle obbligazioni giuridiche, incluse quelle tributarie, oltre al beneficiario è il trustee e non il trust, il quale non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale ammessa alla prenotazione a debito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA