Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2894 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21595-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (v.

sanzioni).

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La CTR della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva accolto il ricorso proposto da V.E. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto di acquisto di un immobile acquistato coi benefici “prima casa” in data (OMISSIS). L’ufficio aveva contestato il fatto che il contribuente, al momento della stipula del contratto di acquisto, non era ancora residente nel comune di Albisola Superiore, ove era sito l’immobile, avendo ottenuto la residenza ivi nell’aprile del 1994. La CTR rilevava che era da confermare la decisione della CTP, la quale aveva affermato che all’acquirente era concesso lo stesso tempo che gli uffici hanno a disposizione per verificare l’osservanza delle norme, ovvero tre anni. Inoltre si doveva considerare che il contribuente aveva ottenuto la residenza nel comune di Albisola Superiore entro un anno dall’acquisto conformemente al disposto della L. n. 549 del 1995 che doveva ritenersi retroattiva, trattandosi di disposizione più favorevole al contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente V.L.G., indicata come erede di V.E., non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 nella versione originaria introdotta dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, lett. b, convertito dalla L. n. 243 del 1993. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se, in materia di agevolazioni fiscali “prima casa” secondo l’originaria disciplina contemplata dalla nota 2 bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, introdotta dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, lett. b convertito dalla L. n. 243 del 1993, art. 16, comma 1, lett. b, applicabile al caso in questione ratione temporis, nell’ipotesi in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente non sia ancora residente nel comune ove è situato l’immobile per il quale si richiedono le agevolazioni fiscali de quibus (nel caso di specie Comune di Albisola Superiore), sia possibile per il giudice tributario affermare (così come ritenuto dalla CTR di Genova con la sent. N. 90/07/09) che il contribuente aveva tre anni di tempo dalla data dell’acquisto dell’immobile per il trasferimento della residenza; oppure se, invece, in base alla formulazione originaria della nota 2 bis cit. (secondo cui un requisito necessario per la fruizione del beneficio era che “l’immobile sia ubicato nel comune di residenza dell’acquirente”), si debba ritenere, così come anche ribadito di recente da codesta Suprema Corte con sent. N. 4628/08, che nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto, con la conseguenza che, in siffatti casi, erra il giudice tributario che annulli l’atto con cui l’ufficio del registro aveva revocato le agevolazioni fiscali in quanto, al momento dell’acquisto, il contribuente non era ancora residente nel comune ove è situato l’immobile”.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Invero alla data della stipula dell’atto era in vigore l’originaria disciplina contemplata dalla nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, introdotta dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, lett. b, convertito dalla L. n. 243 del 1993, art. 16, comma 1, lett. b, secondo cui il presupposto per beneficiare dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa era costituito dalla residenza dell’acquirente al momento dell’acquisto nel comune ove era sito l’immobile.

Ne consegue che la CTR è incorsa in violazione di legge sia per aver ritenuto che il contribuente aveva facoltà di trasferire la propria residenza nel comune entro tre anni sia per aver ritenuto che la norma successiva più favorevole fosse retroattiva. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 26115 del 30/11/2005), in tema di agevolazioni tributarie, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, – a differenza del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 2, – non richiede, per la fruizione delle agevolazioni ivi previste per l’acquisto d’immobili destinati ad uso abitativo, che il bene venga acquistato nel comune di residenza o in quello ove l’acquirente svolge la sua attività lavorativa, ma solo che il contribuente dichiari che intende adibire l’immobile stesso a propria abitazione e che ivi stabilisca la propria residenza entro un anno dall’acquisto. Tale disposizione, non avendo effetto retroattivo nè natura interpretativa, non è applicabile agli atti di acquisto posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, i quali, in conformità ai principi generali in materia tributaria, restano pertanto regolati dalla legge vigente al momento della stipulazione dell’atto.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per la particolarità della questione trattata e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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