Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28938 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24584-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SONIA SPALLITTA;

– ricorrente –

contro

C.S., CA.VI.FI.SA.,

P.A.M., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE GRECO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 193/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 14/04/2014 r.g.n. 168/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 14 aprile 2014 la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’AUSP di Enna avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia del 26 ottobre 2011, per quanto qui interessa, dichiara che dagli importi liquidati con la predetta sentenza a C.S. e ai litisconsorti indicati in epigrafe – a titolo di compenso per ogni turno di pronta reperibilità effettuato nel periodo settembre 2004-15 aprile 2010, in eccedenza rispetto ai dieci mensili previsti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria – vada detratto quanto dagli stessi percepito in base alle deliberazioni aziendali n. 955 e n. 956 del 12 luglio 2007, n. 1243 del 4 settembre 2008;

che la Corte territoriale al riguardo precisa che:

a) con l’appello principale gli originari ricorrenti contestano la misura del compenso liquidato dal primo giudice per ogni turno di reperibilità eccedente i dieci contrattualmente previsti, perchè troppo esigua, anche rispetto a quella riconosciuta ai medici radiologi dalla delibera n. 1782 del 29 giugno 2005 della AUSP di Enna;

b) tale censura va respinta perchè va ritenuta congrua la misura stabilita di venti Euro per ogni turno aggiuntivo;

c) con l’appello incidentale l’Azienda sanitaria evidenzia che il limite mensile dei turni di reperibilità previsto dall’art. 17 del CCNL di settore 20022005 non è tassativo, ma indicativo, sicchè ai medici non va riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza;

d) dalla previsione dell’indicato limite mensile per i turni di pronta disponibilità da parte del suddetto art. 17 del CCNL non può desumersi – come sostiene la AUSP – che per i turni eccedenti di reperibilità ancorchè “passiva” non spetti alcun compenso, tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica;

e) del resto anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la pronta reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa, pertanto il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, pur limitando soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice (Cass. 19 novembre 2008, n. 27477);

f) l’AUSP aggiunge che il primo Giudice avrebbe comunque dovuto prendere in considerazione i pagamenti parziali effettuati in favore degli interessati per i turni di reperibilità in base alle delibere aziendali n. 955 e n. 956 del 12 luglio 2007, n. 1243 del 4 settembre 2008;

g) quest’ultimo argomento è fondato e pertanto va stabilito che dagli importi liquidati dal primo Giudice vadano detratte le anzidette somme riscosse dagli interessati;

che avverso tale sentenza la AUSP di Enna propone ricorso affidato a tre motivi;

che C.S. e i litisconsorti indicati in epigrafe non depositano controricorso, ma memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, in applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (vedi Cass. 14 maggio 2019, n. 12803).

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi, con i quali si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 2002-2005, sotto plurimi profili e in riferimento agli artt. 1362,1363,1367 c.c., al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 8, 40 e 45 e all’art. 36 Cost., sostenendosi principalmente che, anche il tenore letterale della norma contrattuale richiamata, conferma che il limite di dieci turni mensili fissato dal CCNL per la “regolare” adibizione di dirigenti a turni di pronta reperibilità è superabile non solo in casi eccezionali, “di norma” pure in situazioni non eccezionali ma peculiari più o meno permanenti, quali possono verificarsi in strutture sanitarie di dimensioni piccole per fare fronte al volume di attività da svolgere per meglio tutelare interessi primari;

che ritiene il Collegio che i motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione – non meritino accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;

che, in primo luogo, deve essere rilevata l’inammissibilità dei profili di censura riferiti alla contrattazione integrativa, alle delibere dell’Azienda e agli altri atti e documenti citati in ricorso, per mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure che comportano l’esame o la valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (da ultimo: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che il suddetto principio di applica anche ai contratti collettivi integrativi perchè come chiarito da questa Corte, con un consolidato e condiviso indirizzo, l’esenzione dall’onere di depositare, unitamente con il ricorso per cassazione, il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle Amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al Comparto pure nell’ipotesi in cui siano parametrati al territorio nazionale in ragione dell’Amministrazione interessata e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (vedi, per tutte: Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449);

che le restanti censure, da trattare congiuntamente data la loro intima connessione, sono da respingere;

che in base a consolidati orientamenti di questa Corte la normativa contrattuale del settore (nella specie: art. 17, comma 4, del CCNL 2002-2005, di contenuto analogo a norme contrattuali precedenti) secondo cui “di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese”, non pone un limite inderogabile all’utilizzazione della pronta reperibilità nè fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l’ipotesi di abuso (per numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze), di cui in giudizio si può vagliare a contrarietà alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13935; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380);

che, peraltro, in base ad altro fermo indirizzo – ricordato nella sentenza impugnata – la reperibilità anche “passiva”, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa, pertanto il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, anche se limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice (Cass. 19 novembre 2008, n. 27477; Cass. 28 giugno 2011, n. 14288);

che, nel caso di specie – pur non risultando contestata una utilizzazione “abusiva” della pronta reperibilità, per numero complessivo di turni pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze – tuttavia è stato accertato dalla Corte d’appello che i turni in eccedenza, pacificamente svolti da settembre 2004 al 15 aprile 2010, sono stati retribuiti soltanto parzialmente in base alle delibere aziendali n. 955 e n. 956 del 12 luglio 2007, n. 1243 del 4 settembre 2008, mentre per il resto non vi è stata alcuna retribuzione;

che, per quanto si è detto, il carattere sicuramente derogabile del limite mensile di utilizzazione dei turni di pronta reperibilità previsto dalla contrattazione collettiva esclude, come affermato dalla suindicata giurisprudenza di questa Corte, che per i turni in eccedenza debba essere in ogni caso corrisposto un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quello ordinario della pronta disponibilità, ma certamente non può comportare che lo svolgimento del turno eccedentario di reperibilità, anche soltanto “passiva”, non venga compensato in alcun modo, perchè, in tal caso, si verifica una lesione di plurimi diritti fondamentali del dipendente (principalmente previsti dall’art. 36 Cost.) oltre che dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, impiego pubblico privatizzato, si traducono nell’obbligo dell’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.);

che, nella presente fattispecie, non possono valere in contrario i limiti di spesa, visto che dalla contrattazione nazionale si evince che, al livello aziendale (di cui qui si discute), gli Enti sono tenuti a distribuire le risorse che vengono loro conferite a livello nazionale ed una simile distribuzione, pur con le contingenti difficoltà riscontrabili, non può comunque essere effettuata in modo tale da violare i diritti fondamentali degli operatori del settore;

che, del resto, l’Azienda Sanitaria di Enna si è dimostrata consapevole di tale situazione, avendo – con le citate delibere aziendali n. 955 e n. 956 del 12 luglio 2007, n. 1243 del 4 settembre 2008 – provveduto a corrispondere agli attuali controricorrenti, i prescritti compensi per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza (rispetto ai dieci mensili contrattualmente previsti);

che, tuttavia, tali delibere hanno avuto effetto con riguardo soltanto ai periodi di tempo in esse indicati;

che la sentenza impugnata risulta essere del tutto conforme ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, non avendo la Corte territoriale affermato la inderogabilità del limite mensile dell’utilizzazione dei turni di disponibilità previsto dall’art. 17 del CCNL cit., ma avendo semplicemente rilevato che dalla previsione dell’indicato limite mensile non può desumersi – come sostiene la AUSP – che per i turni eccedenti di reperibilità ancorchè “passiva” non spetti nessun tipo di compenso e stabilendo altresì – in accoglimento di una censura dell’Azienda – la detrazione delle somme riscosse dagli interessati in base alle citate deliberazioni aziendali dagli importi liquidati dal primo Giudice;

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo rimasti intimati C.S. e i litisconsorti indicati in epigrafe;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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