Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28937 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. III, 19/10/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 19/10/2021), n.28937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4709-2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DI

GIOVANNI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

in ROMA, VIA MERULANA 247, pec: iovahnil.ordineavvocath oma.urg;

– ricorrente –

contro

A.B., A.S., A.P.,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO MAROTTA e con il

medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20

(TEL/FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ANELLI, pec: francescoanelli.ordinea7vocatiroma.org;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1713/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2021 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. convenne in giudizio, con atto di citazione del 28/2/2003, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, P., S. e A.B., per sentirli condannare alla restituzione della somma di Euro 261.520,00, oltre interessi e risarcimento dei danni alla sua immagine professionale, somma da lui versata in loro favore a garanzia dell’investimento effettuato dagli A. e poi rivelatosi infruttuoso, volto alla costituzione di una società off shore, denominata “Minstrel Consulting Limited”, con sede nelle (OMISSIS).

A sostegno della domanda lamentò l’insussistenza di alcun titolo giustificativo dell’emissione della somma da parte sua in favore dei convenuti, avendo egli posto in essere soltanto un’attività di procacciamento o intermediazione nell’affare; assunse altresì che, non essendo andata a buon fine l’operazione di investimento garantita, egli, richiesto di restituire le somme investite agli A., per evitare il protesto aveva loro versato la somma di Euro 261.520,00, senza che sussistesse alcun titolo giustificativo di tale dazione. Precisò che, in ogni caso la garanzia prestata doveva considerarsi nulla, atteso che le operazioni di investimento effettuate dagli A. erano da considerarsi illecite perché in contrasto con la normativa antiriciclaggio e con la disciplina del divieto di trasferimento dei capitali all’estero e di quella regolante le società di investimento a capitale variabile.

2. I convenuti si costituirono in giudizio contestando che il M. fosse un mero procacciatore di affari ed affermarono che il medesimo, parte integrante dell’affare, aveva assunto precise obbligazioni di restituzione della somma di Lire 600.000.000, di guisa che l’emissione, il rinnovo e il pagamento degli assegni non erano senza causa ma costituivano l’adempimento di una obbligazione assunta dal M. nei loro confronti.

3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 12/9/2011, accolse la domanda, ritenendo che non fosse stato possibile verificare la causa dell’emissione degli assegni, attesa la carenza di prova in ordine alla tipologia e alla regolamentazione dell’investimento, nonché all’intervento del M. nell’operazione. Ritenne, pertanto, che le somme fossero state indebitamente trattenute dagli A. e li condannò alla restituzione della somma di Euro 261.520,00 oltre interessi, rigettando la domanda risarcitoria.

4. Avverso tale sentenza gli A. proposero appello, producendo in giudizio un nuovo documento, emerso nelle more della proposizione del gravame, inteso a provare il coinvolgimento del M. nella truffa perpetrata ai loro danni, atteso che in esso l’appellato figurava nella qualità di amministratore della società Minstrel Consulting Limited, in realtà mai esistita.

4. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1713 del 7/11/2018, ha accolto il gravame, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che il nuovo documento prodotto in giudizio dagli A., intestato certificato di partecipazione, con il quale il M. dichiarava che A.S. partecipava al capitale effettivo della società con il conferimento di Lire 600.000.000, era da considerarsi indispensabile ai fini del decidere e che costituiva dimostrazione del ruolo svolto dal M. nell’affare, con la conseguente assunzione di una sua responsabilità diretta per il buon esito del medesimo. Ne consegue, ad avviso del giudice del gravame, che il versamento effettuato dal M. nei confronti degli A. non poteva affatto ritenersi privo di causa, una volta che l’investimento non fosse andato a buon fine, di guisa da rigettare l’originaria domanda.

5. Avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. S., P. e A.B. hanno resistito con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale gli A. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 ss. c.c. anche in relazione all’art. 1325 c.c., n. 2, nonché degli artt. 342 e 345 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riformato la sentenza di primo grado pronunciandosi su un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in primo grado, con ciò violando il principio secondo il quale, mediante l’impugnazione, il giudice del gravame deve essere investito della cognizione della medesima lite, caratterizzata da identità di petitum e di causa petendi. In particolare il ricorrente sostiene che il problema discusso in causa nel primo grado del giudizio non fosse tanto quello, ritenuto pacifico tra le parti, che il M. si fosse obbligato a tenere indenni gli A. dai rischi dell’operazione, ma quello del titolo contrattuale di tale assunzione di debito al fine di valutarne la validità. E che, a fronte di tale petitum e causa petendi, la Corte del gravame aveva invece pronunciato su una nuova ed inedita causa relativa alla pretesa responsabilità del M. quale artefice di un fatto illecito e dannoso nella sua asserita qualità di amministratore della società Minstrel Consulting ltd, con ciò adducendo una nuova ed alternativa ragione che giustificasse la ritenzione delle somme incassate mediante gli assegni sottoscritti dal M..

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

In particolare, la censura è infondata laddove, prospettando la violazione dell’art. 345 c.p.c., lamenta una modifica del thema decidendum operata in costanza del giudizio di appello, conseguente all’ammissione del nuovo documento (n.d.r. il certificato di partecipazione) prodotto dagli A. proprio in occasione del gravame. Invero, deve ritenersi che tale ultima circostanza non abbia affatto determinato un mutamento dei fatti costitutivi del diritto né tantomeno ampliato il tema d’indagine. E’ noto che nell’ambito di un’azione di ripetizione dell’indebito promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’attore è soltanto onerato della prova circa l’inesistenza della “causa debendi”, quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr. Cass., 3, n. 11294/2020; Cass., 3, n. 7501/2012; Cass., 3, n. 2903/2007; Cass., 3, n. 5896/2006; Cass., 5, n. 9604/2000; Cass., 3, n. 1557/1998). Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova dell’inesistenza della “causa debendi” incombe sulla parte che propone la domanda ancorché essa abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr., sul punto, Cass., n. 22872/2010; da ultimo, Cass., 6-3, n. 8018/2021).

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, risulta allora chiaro che il M. abbia dedotto la nullità del rapporto di garanzia, per carenza di causa ovvero illiceità delle operazioni di investimento, proprio al fine di assolvere utilmente all’onere di provare il fatto negativo dell’inesistenza di “causa debendi”, mentre è escluso che sol per questo l’oggetto dell’indagine dovesse ritenersi limitato alla valutazione circa la validità o meno del titolo contrattuale, come parte ricorrente erroneamente insiste nell’affermare. Oggetto del giudizio, invero, era semplicemente l’esistenza o meno di un indebito, tema in relazione al quale gli A., attraverso il documento rinvenuto soltanto dopo la sentenza di primo grado, hanno potuto meglio supportare le proprie tesi difensive coerenti con le risultanze della prova per testi espletata in Tribunale, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 14 sentenza impugnata). Per le ragioni su esposte, si ritiene, pertanto, che il giudice d’appello non sia incorso nel vizio di extrapetizione, ma abbia soltanto spiegato, con logica e adeguata motivazione, le ragioni per le quali, anche all’esito della valutazione delle prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, ha ritenuto accertato il coinvolgimento del M. nell’affare, con conseguente accertamento della causa giustificatrice dell’emissione degli assegni.

La censura e’, per contro, inammissibile ove lamenta una violazione dell’art. 2033 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 e art. 342 c.p.c.. Invero, in primo luogo, il motivo, in parte qua, e’, per quanto sopra esposto, privo di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 3, n. 4741/2005, ribadito da Cass., Sez. U, n. 7074/2017, in motivazione non massimata); in secondo luogo, esso risulta del tutto assertorio e generico, in quanto non contiene alcuna attività esplicativa in ordine alla violazione delle norme evocate in rubrica, risultando, anche sotto tale ultimo aspetto, in contrasto con il requisito posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., anche in relazione agli artt. 1418 e 1939 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alle ragioni per le quali sussisterebbe il diritto degli A. di ritenere le somme di cui agli assegni emessi dal M.: in particolare, il ricorrente torna a dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia verificato la validità della garanzia prestata.

2.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili.

Invero, in primo luogo, la censura e’, per quanto esposto in sede di esame del primo motivo, priva di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; in secondo luogo, anch’essa risulta del tutto assertoria e generica, in quanto, ancora una volta, parte ricorrente non spiega in cosa consisterebbe la violazione delle norme evocate in rubrica, risultando, anche sotto tale ultimo aspetto, in contrasto con il requisito posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Infine il motivo è inammissibile perché deduce una pretesa omissione della motivazione che non sussiste, avendo la Corte d’Appello diffusamente argomentato in ordine al ruolo effettivo rivestito dal M., apprezzando da un lato il nuovo documento acquisito in giudizio, dall’altro la sua coerenza con le prove testimoniali acquisite, sicché di motivazione carente o apparente neppure può in alcun modo parlarsi.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

 

 

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