Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28937 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/12/2020), n.28937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20845-2013 proposto da:

NCL INVEST SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA

8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO FRANCHINA, giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2013 della COMM.TRIB.REG della Lombardia

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GOBBI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto dei ricorso.

 

Fatto

1. NCL INVEST (già CHALET s.r.l.), con socio unico in liquidazione (di seguito, la contribuente o la società), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia (CTR), depositata il 4 marzo 2013, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento, dell’iscrizione a ruolo e dell’avviso di accertamento presupposto per IRES ed altro, in relazione all’anno di imposta 2005.

2. La Commissione tributaria provinciale (CTP), atteso che l’avviso di accertamento destinato alla società era stato notificato presso la sede legale, in Capriate San Gervasio, via Roma 51, aveva affermato che non era rilevante la circostanza del pregresso trasferimento della sede sociale a Bergamo, nonostante l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non comunicato all’amministrazione finanziaria, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3. Correttamente, quindi, ad avviso del primo giudice, non essendosi trovato nessuno presso la sede della società, la notifica era stata compiuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., “con avviso alla abitazione e con affissione di copia in comune e spedizione di lettera raccomandata”.

3. La CTR ha rilevato che la relazione di notifica faceva fede fino a querela di falso e che, quindi, risultava accertato che la società aveva effettivamente la sede legale in Capriate San Gervasio, via Roma 51.

4. Il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L’agenzia si è costituita con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia “Violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c.” sul rilievo che, allorquando non era possibile la notifica alla persona giuridica, come nel caso concreto, la notifica stessa, in base al comma 3 dell’art. 145 c.p.c., andava fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, con la conseguenza che era nulla la notifica fatta impersonalmente alla persona giuridica ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia “Disapplicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente”. La parte ricorrente sostiene che l’art. 60, lett. e), cit., non ha modificato l’art. 145 c.p.c. che esclude la notifica impersonalmente alla società.

Non si potevano trascurare gli obblighi di collaborazione desunti dall’art. 6 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza della cassazione, finalizzati a garantire al contribuente l’assoluta certezza della conoscenza degli atti ad esso destinati, con conseguente eccezione di illegittimità costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3, 24 e 97, laddove esclude che, impedita la notifica presso la sede legale, “non la si debba effettuare alla persona fisica che rappresenta la società, di cui sono indicate in atto generalità e residenza, per il solo fatto che quest’ultima stia nel territorio di un Comune limitrofo”.

In ogni caso, sostiene l’illegittimità della procedura di notifica per non avere l’agente affisso l’avviso di notifica all’albo del Comune di Capriate San Gervasio.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Va innanzitutto ribadito il consolidato principio secondo il quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e). Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuòri del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente (Cass. nn. 1206 del 2011, 25272 del 2014, 18934 del 2015).

Nella fattispecie, inoltre, va premesso, come ha rilevato la CTR, che il messo notificatore ha attestato (con accertamento facente fede fino a querela di falso) che, all’epoca della notifica, la società aveva (ancora) la propria sede nel Comune di Capriate San Gervasio.

Ciò posto, il messo, come risulta dalla relazione di notificazione riportata in ricorso, non avendo rinvenuto presso la sede alcuna persona incaricata a ricevere la notificazione, ha eseguito la procedura prevista, per i casi di irreperibilità relativa, dall’art. 140 c.p.c., con deposito di copia dell’atto nella casa del comune, affissione dell’avviso del deposito alla porta della sede della società e invio alla stessa di raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

E’ ben vero che, per costante giurisprudenza, la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non è applicabile alle persone giuridiche ma solo alle persone fisiche (Cass. nn. 15856 del 2009, 9237 del 2012, 2232 del 2017). Tuttavia, nella fattispecie, il legale rappresentante della società risultava domiciliato in comune diverso da quello della sede della società, con la conseguenza che il messo avrebbe dovuto far ricorso alla modalità di notificazione semplificata di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) (che prevede il solo deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo comunale).

Non può tuttavia non ritenersi che la procedura di notificazione in concreto eseguita sia più garantista (o comunque non meno garantista), ai fini della effettiva conoscenza dell’atto, di quella semplificata anzidetta, se non altro in ragione della previsione – nella prima – dell’invio della raccomandata, della quale peraltro la ricorrente non deduce l’omessa ricezione.

In definitiva, la notificazione deve ritenersi validamente effettuata, con manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

3. Il terzo motivo con cui, la società deduce “decadenza dell’Amministrazione dal potere d’accertamento, domanda di decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c.”, sul rilievo che, in conseguenza della illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, si sarebbe realizzata la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento e, quindi, l’invalidità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo impugnati, è assorbito, in conseguenza del rigetto dei precedenti motivi.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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